(massima n. 1)
Ai fini dell'ammissione al passivo in via privilegiata di un credito portato da cambiale ipotecaria, non è necessaria la produzione della nota d'iscrizione; sicché, il giudice delegato, che in tale fase non ha elementi per individuare i beni sui quali va esercitata la prelazione, non può ammettere il credito in via chirografaria, ma deve riconoscere la prelazione ipotecaria, ammettendo il credito al passivo con formula generica (ossia, accertamento la sua esistenza, entità e rango), pur senza specificazione dei beni investiti dalla garanzia.