(massima n. 1)
L'iscrizione al passivo concorsuale del credito derivante da un mutuo ipotecario non fa collocare nello stesso grado anche il credito relativo alle spese per l'anticipata estinzione del mutuo, per premi di assicurazione e per i cd. "rischi di cambio"; ciò in quanto l'art. 2855, comma 1, cod. civ. fa riferimento a specifiche spese relative alla costituzione, iscrizione e rinnovazione dell'ipoteca, non assimilabili a quelle garanzie supplementari correlate a determinati rischi, da cui la banca ha inteso premunirsi.