(massima n. 1)
Il riconoscimento del privilegio ipotecario quanto alle spese incontrate dal ricorrente che, per liberare dall'ipoteca l'immobile a lui assegnato nel corso di una procedura esecutiva, abbia pagato il debito verso la banca, gią creditrice ipotecaria procedente e dunque a questa surrogandosi, in caso di successiva sottoposizione del debitore alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, esige che l'originaria iscrizione del credito, che ai sensi dell'art.2855 c.c. fa collocare nel medesimo grado le spese dell'atto di costituzione dell'ipoteca, quelle dell'iscrizione e rinnovazione e quelle ordinarie per l'intervento nel processo esecutivo, si estenda con patto espresso, come voluto dalla norma, alle maggiori spese giudiziali; ne consegue che, non riferendosi il citato elenco alle spese per la liberazione dell'immobile ed a quelle di surrogazione, esse vanno ammesse al passivo solo in via chirografaria.