(massima n. 1)
In tema di I.V.A., la natura privilegiata del credito, prevista dall'art. 62, terzo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, comporta che l'ammissione del contribuente all'amministrazione straordinaria non sospende la decorrenza degli interessi dovuti per il ritardo nel versamento dell'imposta, a partire dalla data di ammissione alla procedura concorsuale; infatti, l'art. 55, primo comma, della legge fall., nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L.vo 9 gennaio 2006, n. 5, fa salvo il disposto dell'art. 54, terzo comma, che, nel testo risultante dalla parziale dichiarazione d'illegittimitā costituzionale intervenuta con sentenza n. 162 del 2001, estende il diritto di prelazione agli interessi maturati nel periodo successivo alla data di assoggettamento dell'impresa all'amministrazione straordinaria, nei limiti indicati nell'art. 2749 c.c., coerentemente con il vincolo derivante dai principi stabiliti dalla Corte di Giustizia CE, secondo i quali il regime di amministrazione straordinaria delle imprese in crisi č contrario alle disposizioni del Trattato CE (art. 87 e 88 par. 3) nella parte in cui prevede una sospensione dei debiti di natura pubblica (come quelli tributari), consentendo un esercizio dell'impresa a tempo indeterminato al di fuori di un programma di risanamento in tempi ragionevoli, in modo da creare un vantaggio selettivo solo per alcune imprese.