(massima n. 1)
Gli interessi dovuti, dopo la dichiarazione di fallimento, sui crediti privilegiati per contributi di previdenza sociale trovano collocazione nel passivo della procedura in via chirografaria, posto che l'estensione del privilegio agli accessori non č correlata indefettibilmente al credito, ma č variamente regolata dalla legge e che il particolare rilievo assunto nel nostro sistema dai crediti contributivi previdenziali non vale ad assimilarli ai crediti da lavoro subordinato, la cui diversa e pił pregnante tutela trova giustificazione nell'ontologica diversitą intercorrente tra le diverse cause di prelazione e nella conseguente non irragionevole diversitą di valutazione da parte del legislatore.