(massima n. 1)
Ai fini dell'ammissione al passivo fallimentare, i crediti del professionista per rivalsa Iva e per il rimborso del contributo integrativo da versarsi alla Cassa di previdenza avvocati e procuratori (sugli affari soggetti ad Iva) hanno una collocazione diversa da quella spettante al credito per le corrispettive prestazioni professionali, atteso che i primi due crediti non costituiscono semplici accessori di quest'ultimo, ma conservano rispetto ad esso una loro distinta individualitā, che č confermata dalla diversa disciplina dei privilegi che li assistono.