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L’invito del giudice alla mediazione è valido anche se non indica il termine per la sua instaurazione

L’invito del giudice alla mediazione è valido anche se non indica il termine per la sua instaurazione
Il provvedimento con cui il giudice invita le parti alla mediazione è valido anche se ha omesso di indicarvi il termine per la sua instaurazione.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 2775/2020, si è pronunciata in merito alla validità o meno del provvedimento in cui il giudice, nell’invitare le parti al procedimento di mediazione di cui all’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 28/2010, abbia omesso di indicare il termine per la sua instaurazione.

La decisione della Cassazione ha avuto origine da un caso che vedeva protagonista un avvocato, il quale, avendo prestato la propria attività in favore di una società ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, aveva depositato istanza di ammissione al passivo per il riconoscimento del proprio credito in via privilegiata ex art. 2751 bis del c.c., per quanto riguardava la sorte capitale, ed in via chirografaria per quanto atteneva a spese anticipate, cassa avvocati ed IVA.
La domanda attorea veniva accolta in primo grado. Tuttavia, in seguito alla sentenza n. 162/2001 della Corte Costituzionale, che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 54 della l. fall., ove non richiamava l’art. 2749 del c.c. in materia di estensione della prelazione anche agli interessi maturati su crediti assistiti dal privilegio generale o speciale, lo stesso attore, nell’ambito della procedura concorsuale, depositava ricorso ai sensi dell’art. 101 della l. fall., chiedendo il riconoscimento anche di dette voci in via privilegiata.

Il Tribunale accoglieva le domande presentate dall’attore e disponeva l’ammissione in privilegio, ex art. 2751 bis del c.c., anche degli interessi dovuti sul credito ammesso in origine, limitandone, però, la decorrenza in ragione dell’accoglimento dell’eccezione di prescrizione sollevata dalla procedura concorsuale.
Il legale proponeva, dunque, appello, al cui esito la Corte adita dichiarava l’improcedibilità del gravame per il fatto che l’attore non aveva ottemperato all’invito rivolto alle parti nell’udienza di prima comparizione, poi reiterato nella successiva, all’instaurazione del procedimento di mediazione ai sensi del d.lgs. n. 28/2010.

Alla luce di tale pronuncia, l’attore soccombente ricorreva dinanzi alla Corte di Cassazione, eccependo l’erroneità della decisione emessa in secondo grado, in quanto, in entrambi gli inviti ad avviare la procedura di mediazione, mancava l’indicazione del relativo termine, né era stato richiamato l’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 28/2010, né le parti erano state informate in merito alle conseguenze derivanti dal mancato rispetto di tale invito.

La Suprema Corte, tuttavia, ha rigettato il ricorso, evidenziando come, il fatto che nel provvedimento con cui il giudice invita le parti alla mediazione manchi l’indicazione del termine di 15 giorni previsto per il suo avvio dall’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 28/2010, non renda invalido il provvedimento stesso, costituendo, invece, una mera irregolarità, considerato che dallo stesso si evince ugualmente in modo chiaro l’intenzione del giudice di dare avvio alla suddetta procedura.


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