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Articolo 42 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Beni del fallito

Dispositivo dell'art. 42 Legge fallimentare

La sentenza che dichiara il fallimento priva dalla sua data il fallito dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni (1) esistenti alla data di dichiarazione di fallimento (2).

Sono compresi nel fallimento anche i beni che pervengono al fallito durante il fallimento (3), dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi (4).

Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può rinunciare ad acquisire i beni che pervengono al fallito durante la procedura fallimentare qualora i costi da sostenere per il loro acquisto e la loro conservazione risultino superiori al presumibile valore di realizzo dei beni stessi (5).

Note

(1) Il fallimento non costituisce causa interruttiva del possesso del fallito sui suoi beni.
(2) Si tratta solo dei beni che siano suscettibili di liquidazione in favore dei creditori e non siano impignorabili. Il fallito non perde la capacità relativa ai suoi rapporti personali (es. può riconoscere un figlio o sposarsi).
(3) La norma prevede che anche gli acquisti successivi del fallito rientrano nel patrimonio fallimentare, con ciò applicando l'art. 2740 del c.c. laddove dice che il debitore risponde dei suoi debiti anche con i propri beni futuri.
Non sono, invece, stabilite distinzioni tra i titoli in base ai quale le acquisizioni successive avvengono, così esse possono essere indistintamente a titolo gratuito o oneroso, derivanti da atto tra vivi o a causa di morte (es. testamento), etc.
(4) La precisazione fa riferimento ai costi necessari all'acquisto e alla conservazione dei beni, in presenza di un nesso causale: lo scopo è quello di conferire nella massa fallimentare solo il netto, cioè ciò che possa essere utilmente spartito tra i creditori.
(5) Comma aggiunto dal d.lgs. 5/2006.
Il legislatore si è adeguato alla prassi dei tribunali che, per limitare i costi della procedura, spesso consentivano la rinuncia all'acquisto di beni non economicamente conveniente.

Ratio Legis

Scopo della norma è quello di colpire il fallito nel suo patrimonio, in applicazione piena del principio sancito dall'art. 2740 del c.c.

Massime relative all'art. 42 Legge fallimentare

Cass. civ. n. 12140/2009

Per effetto della dichiarazione di fallimento, fatte salve le ipotesi di cui all'art. 46 della legge fall. e salva l'applicazione di normative particolari di diritto amministrativo in materia, tutte le attività del fallito vengono acquisite alla massa, ivi comprese le situazioni di interesse legittimo nei confronti della P.A. ovvero di diritto acquisite per effetto di provvedimenti amministrativi, come quelle che sorgono dalla concessione dei beni del demanio marittimo, senza necessità di accertamento da parte degli organi fallimentari o di indicazione specifica da parte della sentenza di omologazione del concordato; l'interesse pubblico risulta, infatti, tutelato dal potere dell'Amministrazione di disporre la revoca o la decadenza della concessione, ai sensi degli artt. 42 e 47 c.n., e, in caso di vendita o di esecuzione forzata, di dare o non dare il gradimento al subentro nella concessione da parte dell'acquirente o dell'aggiudicatario delle opere o degli impianti costruiti dal concessionario, senza necessità del consenso di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 46, secondo comma, c.n.

Cass. civ. n. 1600/2008

Qualora il fallito, dopo l'apertura della procedura concorsuale, intraprenda una nuova attività economica autorizzata e si avvalga della collaborazione di un terzo, i pagamenti in favore di quest'ultimo eseguiti dal fallito ricadono nel regime generale di inefficacia dell'art. 44 della legge fall. se non viene dimostrato, da parte di chi ne invoca l'immunità dalle iniziative recuperatorie della curatela, la natura di costi inerenti alle operazioni che, ai sensi della diversa disposizione di cui all'art. 42 secondo comma del citato decreto, sono destinate ad incrementare l'attivo concorsuale con beni sopravvenuti al fallito. (La S.C. ha affermato il principio per cui la curatela ha facoltà di ottenere la restituzione degli esborsi del fallito ad un terzo, in difetto di una qualsiasi prova di effettiva acquisizione all'attivo fallimentare di un reddito proveniente dall'attività autorizzata, di cui quei pagamenti costituissero passività).

Cass. civ. n. 3117/2005

Il diritto all'equa riparazione dei danni patrimoniali sofferti per l'eccessiva durata di un processo, pur se ancorato all'accertamento della violazione dell'art. 6 della Convenzione Cedu e cioè di un evento ex se lesivo di un diritto della persona alla definizione del processo in un termine ragionevole, ha per oggetto un indennizzo per il pregiudizio sofferto dal soggetto per il periodo eccedente tale durata. Il suddetto diritto, peraltro, si trasforma in diritto patrimoniale all'adempimento di un'obbligazione, riconducibile, ai sensi dell'art. 1173 c.c., agli altri atti o fatti idonei a produrla, secondo l'ordinamento giuridico e, quindi, in diritto a percepire la somma sostitutiva. Ne consegue che, in caso di fallimento dell'istante, poiché il relativo credito, se costituente bene sopravvenuto al fallimento, deve essere automaticamente acquisito alla massa fallimentare, e, se derivante da pronuncia sulla domanda di equa riparazione intervenuta prima della dichiarazione di fallimento, costituisce un bene compreso nella massa fallimentare, legittimato a proporre la relativa azione, nel termine perentorio stabilito dagli artt. 4 e 6 della legge 24 marzo 2001, n. 89, è solo il curatore fallimentare, dovendosi peraltro riconoscere al fallito una legittimazione straordinaria o suppletiva — che vale ad escludere la violazione dell'art. 24 Cost. — solo nel caso di inerzia degli organi fallimentari (che deve tuttavia essere allegata dal fallito stesso e che deve ritenersi integrata dal totale disinteresse degli organi fallimentari, non potendo essa discendere dalla negativa valutazione, da parte dei medesimi organi della convenienza di iniziare una controversia). Né la legittimazione del fallito può ritenersi sussistente nel caso in cui il procedimento della cui irragionevole durata egli si lamenta sia costituito da un giudizio di opposizione ad una precedente dichiarazione di fallimento, giacché la legittimazione del fallito a proporre l'opposizione, ai sensi dell'art. 18 legge fall., in tanto si giustifica, in quanto è finalizzata a rimuovere gli effetti riflessi che il soggetto abbia ricevuto o possa ricevere in futuro dalla dichiarazione di fallimento: finalità, questa, che non ricorre nell'azione di cui alla legge n. 89 del 2001, avendo essa comunque ad oggetto un'acquisizione patrimoniale.

Cass. civ. n. 12114/2003

Il sistema concorsuale, proprio della procedura fallimentare, è informato a due fondamentali principi: quello della universalità oggettiva, derivante dall'art. 42 della legge fall., e quello della universalità soggettiva, derivante dagli artt. 51 e 52 della stessa legge. Il primo principio comporta la privazione integrale del debitore dalla disponibilità del suo patrimonio; il secondo la soggezione dei suoi creditori alle norme specifiche sulla formazione dello stato passivo e l'esclusione della possibilità di azioni autonome sui beni del fallito nonché della possibilità di proseguire o iniziare azioni volte alla conservazione del patrimonio del fallito.

Cass. civ. n. 11288/2001

Il credito che deriva dall'esclusione del socio fallito, relativo alla liquidazione della quota, trova radice causale nella costituzione del vincolo sociale e rimane, pertanto, radicato nell'attività negoziale posta in essere in tempo anteriore al fallimento, con la conseguenza che va acquisito alla massa attiva e giova ai creditori, a mente dell'art. 42 L. fall., ove non operi la compensazione, e non può esser imputato alla massa concorsuale.

Cass. civ. n. 11228/2000

In materia di fallimento, poiché lo spossessamento colpisce tutto il patrimonio del debitore, comprese le entità prive di autonomia o di valore economico immediato, deve essere acquisito all'attivo del fallimento dell'assicurato il diritto di credito per indennizzo assicurativo, senza che rilevi l'esistenza o meno di una richiesta del danneggiato nei confronti dell'assicurato danneggiante o l'accertamento del relativo obbligo; tali circostanze incidono, infatti, sulla liquidità ed esigibilità del credito ma non sulla sua esistenza in quanto la situazione giuridica attiva dell'assicurato sussiste sin dal momento della stipula del contratto di assicurazione; ne consegue che, intervenuto il fallimento, l'assicuratore non può esercitare la facoltà di pagare direttamente al terzo danneggiato, incompatibile con le regole del concorso sui beni del danneggiato.

Cass. civ. n. 12536/1998

Nella ipotesi di successione temporale di più procedure concorsuali a carico del medesimo imprenditore (nella specie, amministrazione controllata, concordato preventivo ed, infine, fallimento), l'eventuale intervallo di tempo intercorso tra ciascuna delle dette procedure non è causa di alcuna soluzione di continuità fra le stesse, che risultano, di norma, tutte espressione della medesima crisi economica dell'impresa (con conseguente esclusione di ogni ipotesi di ritorno in bonis dell'imprenditore medio tempore), salvo che detto intervallo non costituisca uno degli elementi dimostrativi della variazione dei presupposti (soggettivi ed oggettivi) del fenomeno della unificazione delle varie procedure.

Cass. civ. n. 9066/1995

La deliberazione dell'assemblea straordinaria di una società di capitali, con cui viene aumentato il capitale sociale ed alcune delle quote dell'aumento vengono liberate mercé conferimento di beni immobili, non produce automaticamente effetto modificativo dell'atto costitutivo e non assume efficacia neanche nei rapporti tra soci e società, se non a seguito dell'omologazione da parte del tribunale, la quale ha lo scopo di assicurare, nell'interesse dei soci e dei terzi, il rispetto della legalità formale e sostanziale degli atti sociali maggiormente rilevanti, non solo di realizzarne la pubblicità verso i terzi. Pertanto, nel caso in cui venga rifiutata l'omologazione dell'indicata delibera e sopravvenga il fallimento della società, gli immobili oggetto del conferimento non possono ricomprendersi nell'attivo fallimentare, senza che assuma alcun rilievo la trascrizione della delibera effettuata in pendenza della procedura di omologazione e prima dell'instaurazione di quella fallimentare -, essendo anche la trascrizione condizionata alla richiamata omologazione (condizione che avrebbe dovuto risultare dalla nota di trascrizione).

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Antonio C. chiede
lunedì 27/07/2020 - Valle d'Aosta
“La (omissis) srl trovandosi sotto Misure di Prevenzione come “ interveniente” dal 5 maggio 2015 , nel 2016 ha presentato domanda di concordato preventivo con riserva. Il Concordato è stato approvato con la nomina di un commissario contestualmente ha versato una cauzione. Dopo 15 mesi di rinvii il collegio in data 29/03/2018 ha dichiarato il fallimento di (omissis) , pur trovandosi la stessa ancora sotto Misure di Prevenzione. In data 01/08/2018 la (omissis) è stata prosciolta da tutti gli addebiti ed in via definitiva senza alcun ricorso, in data 25/10/2018 e con la “RESTITUZIONE AGLI AVENTI DIRITTO” dei beni sequestrati. Chiedo cortesemente l’avente diritto è il sottoscritto titolare della società o la curatela fallimentare.”
Consulenza legale i 30/07/2020
L'intervenuto fallimento della società comporta l'applicazione dell'art. 42 della Legge Fallimentare, alla cui lettura si rimanda.

In base alla predetta disposizione, dal momento della dichiarazione di fallimento, l'amministrazione dei beni della società passa al Curatore Fallimentare, il quale rappresenta la società a partire da tale momento al fine di tutelare la massa dei creditori.

Pertanto, venendo alla risposta al quesito, l'avente diritto, nel caso di specie, sarà la curatela fallimentare, con riferimento a tutti i beni che appartengono alla società fallita.