(massima n. 1)
Nella ipotesi di successione temporale di pił procedure concorsuali a carico del medesimo imprenditore (nella specie, amministrazione controllata, concordato preventivo ed, infine, fallimento), l'eventuale intervallo di tempo intercorso tra ciascuna delle dette procedure non č causa di alcuna soluzione di continuitą fra le stesse, che risultano, di norma, tutte espressione della medesima crisi economica dell'impresa (con conseguente esclusione di ogni ipotesi di ritorno in bonis dell'imprenditore medio tempore), salvo che detto intervallo non costituisca uno degli elementi dimostrativi della variazione dei presupposti (soggettivi ed oggettivi) del fenomeno della unificazione delle varie procedure.