(massima n. 1)
Per effetto della dichiarazione di fallimento, fatte salve le ipotesi di cui all'art. 46 della legge fall. e salva l'applicazione di normative particolari di diritto amministrativo in materia, tutte le attivitą del fallito vengono acquisite alla massa, ivi comprese le situazioni di interesse legittimo nei confronti della P.A. ovvero di diritto acquisite per effetto di provvedimenti amministrativi, come quelle che sorgono dalla concessione dei beni del demanio marittimo, senza necessitą di accertamento da parte degli organi fallimentari o di indicazione specifica da parte della sentenza di omologazione del concordato; l'interesse pubblico risulta, infatti, tutelato dal potere dell'Amministrazione di disporre la revoca o la decadenza della concessione, ai sensi degli artt. 42 e 47 c.n., e, in caso di vendita o di esecuzione forzata, di dare o non dare il gradimento al subentro nella concessione da parte dell'acquirente o dell'aggiudicatario delle opere o degli impianti costruiti dal concessionario, senza necessitą del consenso di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 46, secondo comma, c.n.