(massima n. 1)
Il sistema concorsuale, proprio della procedura fallimentare, č informato a due fondamentali principi: quello della universalitā oggettiva, derivante dall'art. 42 della legge fall., e quello della universalitā soggettiva, derivante dagli artt. 51 e 52 della stessa legge. Il primo principio comporta la privazione integrale del debitore dalla disponibilitā del suo patrimonio; il secondo la soggezione dei suoi creditori alle norme specifiche sulla formazione dello stato passivo e l'esclusione della possibilitā di azioni autonome sui beni del fallito nonché della possibilitā di proseguire o iniziare azioni volte alla conservazione del patrimonio del fallito.