(massima n. 1)
Il credito che deriva dall'esclusione del socio fallito, relativo alla liquidazione della quota, trova radice causale nella costituzione del vincolo sociale e rimane, pertanto, radicato nell'attività negoziale posta in essere in tempo anteriore al fallimento, con la conseguenza che va acquisito alla massa attiva e giova ai creditori, a mente dell'art. 42 L. fall., ove non operi la compensazione, e non può esser imputato alla massa concorsuale.