(massima n. 1)
Il diritto all'equa riparazione dei danni patrimoniali sofferti per l'eccessiva durata di un processo, pur se ancorato all'accertamento della violazione dell'art. 6 della Convenzione Cedu e cioè di un evento ex se lesivo di un diritto della persona alla definizione del processo in un termine ragionevole, ha per oggetto un indennizzo per il pregiudizio sofferto dal soggetto per il periodo eccedente tale durata. Il suddetto diritto, peraltro, si trasforma in diritto patrimoniale all'adempimento di un'obbligazione, riconducibile, ai sensi dell'art. 1173 c.c., agli altri atti o fatti idonei a produrla, secondo l'ordinamento giuridico e, quindi, in diritto a percepire la somma sostitutiva. Ne consegue che, in caso di fallimento dell'istante, poiché il relativo credito, se costituente bene sopravvenuto al fallimento, deve essere automaticamente acquisito alla massa fallimentare, e, se derivante da pronuncia sulla domanda di equa riparazione intervenuta prima della dichiarazione di fallimento, costituisce un bene compreso nella massa fallimentare, legittimato a proporre la relativa azione, nel termine perentorio stabilito dagli artt. 4 e 6 della legge 24 marzo 2001, n. 89, è solo il curatore fallimentare, dovendosi peraltro riconoscere al fallito una legittimazione straordinaria o suppletiva — che vale ad escludere la violazione dell'art. 24 Cost. — solo nel caso di inerzia degli organi fallimentari (che deve tuttavia essere allegata dal fallito stesso e che deve ritenersi integrata dal totale disinteresse degli organi fallimentari, non potendo essa discendere dalla negativa valutazione, da parte dei medesimi organi della convenienza di iniziare una controversia). Né la legittimazione del fallito può ritenersi sussistente nel caso in cui il procedimento della cui irragionevole durata egli si lamenta sia costituito da un giudizio di opposizione ad una precedente dichiarazione di fallimento, giacché la legittimazione del fallito a proporre l'opposizione, ai sensi dell'art. 18 legge fall., in tanto si giustifica, in quanto è finalizzata a rimuovere gli effetti riflessi che il soggetto abbia ricevuto o possa ricevere in futuro dalla dichiarazione di fallimento: finalità, questa, che non ricorre nell'azione di cui alla legge n. 89 del 2001, avendo essa comunque ad oggetto un'acquisizione patrimoniale.