Che cosa significa "Dichiarazione di fallimento"?
Il fallimento viene dichiarato dal tribunale competente con sentenza (art. 16 l.f.).
Con tale provvedimento, vengono nominati il giudice delegato per la procedura e il curatore; si ordina al fallito il deposito dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori; viene stabilito il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo; viene assegnato ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza di cui al numero 4 per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione.
La sentenza produce i suoi effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell'articolo 133, primo comma, del codice di procedura civile. Gli effetti nei riguardi dei terzi si producono dalla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese.
Con tale provvedimento, vengono nominati il giudice delegato per la procedura e il curatore; si ordina al fallito il deposito dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori; viene stabilito il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo; viene assegnato ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza di cui al numero 4 per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione.
La sentenza produce i suoi effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell'articolo 133, primo comma, del codice di procedura civile. Gli effetti nei riguardi dei terzi si producono dalla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese.