(massima n. 1)
La deliberazione dell'assemblea straordinaria di una societą di capitali, con cui viene aumentato il capitale sociale ed alcune delle quote dell'aumento vengono liberate mercé conferimento di beni immobili, non produce automaticamente effetto modificativo dell'atto costitutivo e non assume efficacia neanche nei rapporti tra soci e societą, se non a seguito dell'omologazione da parte del tribunale, la quale ha lo scopo di assicurare, nell'interesse dei soci e dei terzi, il rispetto della legalitą formale e sostanziale degli atti sociali maggiormente rilevanti, non solo di realizzarne la pubblicitą verso i terzi. Pertanto, nel caso in cui venga rifiutata l'omologazione dell'indicata delibera e sopravvenga il fallimento della societą, gli immobili oggetto del conferimento non possono ricomprendersi nell'attivo fallimentare, senza che assuma alcun rilievo la trascrizione della delibera effettuata in pendenza della procedura di omologazione e prima dell'instaurazione di quella fallimentare -, essendo anche la trascrizione condizionata alla richiamata omologazione (condizione che avrebbe dovuto risultare dalla nota di trascrizione).