(massima n. 1)
Qualora il fallito, dopo l'apertura della procedura concorsuale, intraprenda una nuova attivitą economica autorizzata e si avvalga della collaborazione di un terzo, i pagamenti in favore di quest'ultimo eseguiti dal fallito ricadono nel regime generale di inefficacia dell'art. 44 della legge fall. se non viene dimostrato, da parte di chi ne invoca l'immunitą dalle iniziative recuperatorie della curatela, la natura di costi inerenti alle operazioni che, ai sensi della diversa disposizione di cui all'art. 42 secondo comma del citato decreto, sono destinate ad incrementare l'attivo concorsuale con beni sopravvenuti al fallito. (La S.C. ha affermato il principio per cui la curatela ha facoltą di ottenere la restituzione degli esborsi del fallito ad un terzo, in difetto di una qualsiasi prova di effettiva acquisizione all'attivo fallimentare di un reddito proveniente dall'attivitą autorizzata, di cui quei pagamenti costituissero passivitą).