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Articolo 87 bis Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Inventario su altri beni

Dispositivo dell'art. 87 bis Legge fallimentare

(1) In deroga a quanto previsto dagli articoli 52 e 103, i beni mobili sui quali i terzi vantano diritti reali o personali chiaramente riconoscibili possono essere restituiti con decreto del giudice delegato, su istanza della parte interessata e con il consenso del curatore e del comitato dei creditori, anche provvisoriamente nominato.

I beni di cui al primo comma possono non essere inclusi nell'inventario.

Sono inventariati i beni di proprietà del fallito per i quali il terzo detentore ha diritto di rimanere nel godimento in virtù di un titolo negoziale opponibile al curatore. Tali beni non sono soggetti alla presa in consegna a norma dell'articolo 88.

Note

(1) Articolo così sostituito dal d.lgs. 5/2006.

Ratio Legis

La norma vuole evitare l'esperimento di domande di rivendica o restituzione nei casi in cui terzi vantino diritti non contestati.

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