(massima n. 1)
In tema di liquidazione del compenso al professionista legale incaricato da parte degli organi della procedura fallimentare, sussistono la competenza esclusiva del giudice delegato, tenuto ai sensi dell'art. 25 n. 7 legge fall. a provvedere sull'istanza in ogni caso ed anche se vi sia insufficienza di attivo ed il diritto soggettivo del creditore alla determinazione del suo credito, certo e liquido, pur se esigibile solo al momento in cui vi sia disponibilitą dell'attivo, ove ricorrano le diverse condizioni per il decreto di prelevamento dello stesso giudice delegato ex art. 111 primo comma legge fall.; non si applica invero al caso di specie la disciplina endoconcorsuale dell'accertamento del passivo, pur riservata anche dall'art. 111 bis introdotto dal D.L.vo 9 gennaio 2006, n. 5 in sede di riforma fallimentare ai crediti prededucibili, in quanto il predetto credito, benchč di massa, risulta essere stato contratto direttamente dagli organi del fallimento. (Nella fattispecie la S.C. ha cassato il decreto del tribunale, emesso ex art. 26 legge fall., che aveva rigettato il reclamo interposto dal professionista avverso il decreto di non luogo a provvedere adottato dal giudice delegato, ravvisando in capo al ricorrente l'interesse ad agire per la liquidazione del suo credito, in quanto titolare del diritto soggettivo all'accertamento di un credito certo e liquido, dunque ricorribile ex art. 111 Cost., in questo modo solamente potendo tale creditore verificare, nel prosieguo della procedura, la persistenza eventuale delle condizioni di incapienza del proprio credito giustificative di un differimento del pagamento o di una graduazione in sede di riparto).