(massima n. 1)
In tema di liquidazione del compenso al notaio, delegato dal giudice delegato alle operazioni di vendita all'incanto di beni fallimentari, trovano applicazione le norme di cui all'art. 2 del d.m. Giustizia n. 313 del 1999 (emesso in attuazione della legge n. 302 del 1998), senza possibilitā di disapplicazione delle stesse se in contrasto, come nella specie, con le tariffe recepite in un prontuario compilato da un comitato interregionale notarile; infatti la disapplicazione del regolamento č legittima qualora questo sia in contrasto con una fonte di diritto sovraordinata e non pure quando l'atto normativo ad esso poziore consista nella delibera di un organo professionale, privo di vincolativitā al di fuori di un recepimento consensuale.