Impedimenti al trasporto
L'art. 1686 disciplina il rischio dei sopravvenuti impedimenti del trasporto, per causa non imputabile al vettore.
Il vettore ha diritto in tal caso solo al rimborso delle spese, nel caso di trasporto non iniziato, o al porto proporzionale al percorso compiuto, nel caso di trasporto interrotto durante il viaggio, indipendentemente dalla considerazione se il percorso parziale possa avere per il mittente una proporzionale utilità. All'ipotesi di impedimento assoluto del trasporto, viene equiparato l'impedimento temporaneo, sempre derivante da causa non imputabile al vettore, se ciò determini un soverchio ritardo.
Inoltre, invece di far luogo alla risoluzione del contratto, la legge impone l'obbligo al vettore di informare il mittente appena l'impedimento si verifichi e rimette alla volontà del mittente disporre la manutenzione del contratto dando alla cosa diversa destinazione o facendola ritornare al luogo di partenza.
In relazione a ciò l'art. 1686 impone al vettore espressamente l'obbligo di provvedere alla custodia della cosa, nell'attesa delle istruzioni del mittente. Solo in caso di impossibilità di chiedere ulteriori istruzioni al mittente o di impossibilità di eseguirle, il contratto si risolve con l'obbligo del vettore di depositare la cosa presso un terzo, e con la facoltà di venderla, a norma dell'art. 1515, qualora si tratti di cosa soggetta a rapido deperimento, salvo in ogni caso l'obbligo del vettore di informare il mittente.
L'ultimo comma dell'art. 1686 prende poi in considerazione anche l'ipotesi che il caso fortuito porti non solo all'interruzione del trasporto, ma anche alla perdita totale della cosa. In questo caso mentre il mittente deve portare il rischio della perdita della cosa (art. 1693), è giusto che il vettore porti il rischio della perdita del prezzo del trasporto (anal. art. 1672).
Per tutti gli effetti previsti dall'art. 1686 la prova del fatto liberatorio spetta naturalmente al vettore, debitore del trasporto, secondo i principi generali.