(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
153 Nel caso di impossibilità parziale, per l'art, 177 (nuovo rispetto al codice e al progetto) anche l'estinzione dell'obbligazione e parziale: il debitore deve sempre eseguire la prestazione per la parte possibile, il che non contrasta al principio dell'art. 76 secondo cui il creditore non può essere costretto a ricevere un adempimento parziale. Nell'art. 76 si è voluta evitare la divisione dell'adempimento per la sola volontà del debitore e a solo vantaggio di quest'ultimo; mentre, nel caso di imposstibilità parziale, l'applicazione del principio dell'art. 76 implicherebbe arricchimento del debitore.
Nel capoverso dell'art. 177 viene assimilato all'impossibilità parziale il caso di deterioramento della cosa: e la ragione è ovvia, così come è ovvia la esigenza di prestare, quanto meno, i residui della cosa, come espressamente prevede l'art. 1674 cod. civ. in tema di soccida.