Se l'esecuzione dell'opera diventa impossibile(1) per causa non imputabile ad alcuna delle parti [1464](2), il prestatore d'opera ha diritto ad un compenso per il lavoro prestato in relazione all'utilità della parte dell'opera compiuta [1672, 2231, 2237].
Note
(1)
L'impossibilità può essere soggettiva quando riguarda una delle parti del contratto e determina l'estinzione perché è determinante la persona, e nessun altro potrebbe completare l'opera; o oggettiva quando rende impossibile la prosecuzione dell'opera.
(2)
La sospensione dei lavori per contrarietà del progetto al regolamento edilizio costituisce un'ipotesi di causa oggettiva, imputabile al committente dell'opera e quindi non sarà invocabile la norma in commento.