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Articolo 1465 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Contratto con effetti traslativi o costitutivi

Dispositivo dell'art. 1465 Codice Civile

Nei contratti che trasferiscono la proprietà di una cosa determinata ovvero costituiscono o trasferiscono diritti reali, il perimento della cosa per una causa non imputabile all'alienante non libera l'acquirente dall'obbligo di eseguire la controprestazione, ancorché la cosa non gli sia stata consegnata(1).

La stessa disposizione si applica nel caso in cui l'effetto traslativo o costitutivo sia differito fino allo scadere di un termine.

Qualora oggetto del trasferimento sia una cosa determinata solo nel genere, l'acquirente non è liberato dall'obbligo di eseguire la controprestazione, se l'alienante ha fatto la consegna o se la cosa è stata individuata [1378](2).

L'acquirente è in ogni caso liberato dalla sua obbligazione, se il trasferimento era sottoposto a condizione sospensiva e l'impossibilità è sopravvenuta prima che si verifichi la condizione [1360 comma 2](3).

Note

(1) Ad esempio, se Tizio e Caio concludono un contratto di compravendita (1470 c.c.) di un quadro di Mantegna, ma il quadro stesso, dopo la stipula, rovina a causa di un allagamento imprevisto ed inevitabile del magazzino di Tizio, Caio è comunque tenuto a versare il prezzo.
(2) Pertanto, se la società Alfa, con sede a Milano, deve consegnare a Caio, che vive a Napoli, 10.000 magliette bianche, una volta che Alfa le consegna al vettore Gamma (1678 c.c.) ha diritto al pagamento del prezzo anche se Gamma, a seguito di incidente stradale, dovesse perdere l'intero carico.
(3) In tal caso si ha una deroga al principio di retroattività della condizione (v. 1360 c.c.).

Ratio Legis

Nei contratti traslativi la proprietà si trasferisce con il solo consenso (1376 c.c.): pertanto, una volta che questo sia prestato, il rischio del perimento del bene grava sull'acquirente anche prima che gli sia consegnato il bene, purché il perimento non sia imputabile all'alienante.
Se il contratto è sottoposto ad un termine finale vale la medesima regola in quanto l'alienante, prestando il consenso, ha tenuto il comportamento necessario al verificarsi dell'effetto traslativo, che si sarebbe dovuto realizzare per il sopraggiungere del termine.
Nel caso di beni generici, invece, il passaggio del rischio avviene con l'individuazione (1378 c.c.) pertanto è da tale momento che l'alienante non risponde più della impossibilità sopravvenuta della prestazione (1463 c.c.).
Infine, se il contratto è sottoposto a condizione sospensiva, l'effetto traslativo è posticipato (anche se, in realtà, esso opera retroattivamente, ai sensi dell'art. 1360 del c.c.) e, in applicazione del principio res perit domino, il rischio di impossibilità sopravvenuta grava sull'alienante.

Brocardi

Incendium aere alieno non exuit debitorem
Periculum interitus
Res perit domino

Spiegazione dell'art. 1465 Codice Civile

Le varie ipotesi previste dall'art. 1465

L'art. 1465, a differenza dei due articoli precedenti, considera i contratti con efficacia reale. L'articolo prevede e regola i seguenti casi:

A) nel 1° comma considera l'ipotesi più comune di contratti che trasferiscono o costituiscono diritti reali su cosa certa la quale venga a perire prima della consegna;

B) nel 2° comma considera ancor sempre l'ipotesi comune vista sub A, ma in cui il trasferimento o la costituzione sia differita sino al verificarsi di un dato termine;

C) nel 3° comma considera l'ipotesi di un trasferimento avente per oggetto una cosa determinata solo nel genere, la quale cosa perisca dopo la consegna, o prima di essa ma dopo che la cosa è stata individuata;

D) nell'ultimo comma considera l'ipotesi di un trasferimento sottoposto a condizione sospensiva e l'impossibilità sia sopravvenuta prima del verificarsi della condizione.


Il caso fortuito nell'ipotesi di trasferimento o costituzione di diritti reali su cosa determinata

Qui si devono considerare le seguenti ipotesi:

α) il caso fortuito fa perire la cosa prima della consegna.

A questo proposito il 1° comma dell'art. 1465 stabilisce il principio «res perit domino»: vale a dire, dato che il trasferimento del diritto avviene per effetto del semplice consenso, indipendentemente dalla consegna della cosa (1376), se questa perisce prima di detta consegna, l'acquirente è tenuto ugualmente ad eseguire la controprestazione.

Come detto, questa è una disposizione che ha l'identico fondamento di quella contenuta nei due articoli precedenti, onde il contrapposto, che si è soliti fare, tra l'art. 1465 e l'art. 1463-4, è fuori luogo.

Infatti il 1° comma dell'art. 1465 non fa che dire che, essendosi oramai verificato, dal punto di vista giuridico, l'arricchimento a favore dell'acquirente perché il diritto di proprietà sulla cosa è oramai entrato nel suo patrimonio, detto acquirente è tenuto ad effettuare i1 contro-arricchimento spettante all'alienante (ancorché la cosa sia perita fortuitamente prima della consegna).

La regola si applica così alle cose immobili come alle cose mobili (registrate o non registrate), purché ricorrano questi due presupposti: 1) si tratti di cose determinate, essendo questa la condizione indispensabile perché operi il principio del passaggio o della costituzione del diritto reale per effetto del semplice consenso (1376); 2) che nessuna altra formalità sia richiesta, oltre il consenso, a costituire il diritto: per tale ragione, la regola sancita nel 1° comma dell'art. 1465 non si applica nelle ipotesi di costituzione dei c.d. diritti reali di garanzia, in cui questa, ad es., sia prestata da un terzo mediante corrispettivo, perché, in tale ipotesi il contratto, di per sè, non basta a costituire il diritto, bensì occorre anche o la consegna della cosa (per il pegno: articolo 2786), o l'iscrizione (per l'ipoteca: art. 2808): pertanto, se l'oggetto del pegno o dell'ipoteca perisca prima della consegna, o dell'iscrizione, il diritto al corrispettivo, a favore del datore di garanzia, viene meno.

Un'osservazione, peraltro, deve qui essere fatta, e riguarda le ipotesi di costituzione di diritti reali su cosa altrui quando abbia da riconoscersi un continuo legame tra il godimento della cosa altrui e il corrispettivo di tale godimento: questo legame può risultare dalla stessa legge, come avviene per l'enfiteusi (960), oppure dalla volontà delle parti, come avviene nei casi in cui il corrispettivo del godimento deve, per patto, effettuarsi periodicamente. Vi è in questi casi un rapporto di continuità che giustifica il pieno adeguamento della prestazione corrispettiva al godimento della cosa altrui.

Ora, non si crede che in questi casi sia applicabile il 1° comma dell'art. 1465, per il quale, ad es., perito il fondo prima della consegna, l'enfiteuta dovrebbe ugualmente continuare a corrispondere il canone annuo pattuito.

Le ragioni di tale affermazione sono due:

1) il 1° comma dell'art. 1465 non considera affatto questa ipotesi di corrispettivo periodico: ciò si rileva soprattutto dai «Lavori preparatori», in cui è detto che «se l'alienazione ha immediato effetto reale, il rischio posteriore al contratto incide, indipendentemente dalla consegna, sull'acquirente, divenuto proprietario della cosa, senza che derivino ripercussioni sulla controprestazione, perché questa è definitivamente acquistata all'alienante e deve quindi essere ugualmente prestata nonostante il perimento della cosa alienata». In questo articolo (1465) il legislatore ha sempre tenuto presente il solo schema della vendita con efficacia reale, ed in ogni caso non ha mai considerata l'ipotesi di un contratto nel quale il corrispettivo del diritto reale di godimento fosse da effettuarsi periodicamente;

2) nei casi in cui ha da ravvisarsi un rapporto di continuità e di adeguamento tra il godimento della cosa altrui e il corrispettivo, ha da trovare applicazione, quando la cosa perisca, un principio diverso da quello contenuto nel 1° comma dell'art. 1465: il principio per cui, in qualunque momento perisca la cosa, prima o dopo la consegna, si estinguono automaticamente tutti i diritti reali, oneri reali, «obbligationes proper rem», che la investono: di conseguenza, venuto meno il godimento della cosa, ha da cessare il corrispettivo di tale godimento.

Questo principio (che conferma l'esattezza della regola posta sulla corrispettività degli arricchimenti, per cui ciascun arricchimento presuppone il contro-arricchimento) pare che possa ricavarsi direttamente da precise disposizioni dettate dal legislatore in materia di diritti reali di godimento: si allude qui specialmente agli articoli 963 per l'enfiteusi e 1014, n. 3 per l'usufrutto;

β) il caso fortuito colpisce, non la cosa oggetto del trasferimento, bensì il corrispettivo del trasferimento (es., in un contratto di scambio di una cosa contro una prestazione di opera, questa prestazione si rende impossibile per caso fortuito): quale sarà la sorte del già avvenuto trasferimento della proprietà della cosa certa?

E’ evidente che, in base al principio generale esposto, chi ha dato la cosa ha diritto di ripeterla (1463), in quanto non ha avuto la controprestazione, onde il danno ricadrà sul debitore della prestazione divenuta impossibile.


Il caso fortuito nell’ipotesi di trasferimento o di costituzione di diritti reali, differita allo scadere di un termine

Il principio enunciato nel 1° comma dell'art. 1465 si estende anche al caso in cui l'effetto traslativo o costitutivo del contratto sia differito al verificarsi di un dato termine.

La ragione dell'identità di trattamento qui fatto, rispetto all'ipotesi di trasferimento o costituzione immediata del diritto reale, si fa risiedere — come è stato spiegato nei lavori preparatori — nel fatto che «l'alienante, con la manifestazione del suo consenso, ha prestato tutta la cooperazione che da parte sua era necessaria perché potesse verificarsi l'effetto traslativo. L'effetto traslativo, che è il risultato peculiare del contratto, si verifica infatti automaticamente con il sopraggiungere del termine, indipendentemente da ogni ulteriore attività dell'alienante».

Così, l'acquirente non potrà esimersi dall'effettuare la controprestazione ancorché la cosa perisca prima della scadenza del termine. E’ probabile che qui il legislatore abbia avuto presente la nota concezione del termine iniziale come elemento che sospende non l'acquisto del diritto, ma l'esercizio: concezione che, anche per il nuovo codice, è sostenuta, da ultimo dal Messineo.

Se così fosse, questo secondo comma dell'art. 1465 potrebbe costituire il punto di partenza per ulteriori sviluppi di costruzioni giuridiche così, ad esempio, potrebbe costituire un valido argomento per l'ammissibilità e la costruzione dogmatica della proprietà temporanea [in cui si hanno due soggetti aventi ciascuno un effettivo diritto di proprietà, l'uno a termine iniziale, l'altro a termine finale, e in cui il sopravvenire del termine non dà luogo a trasferimento per successione, ma al rispandersi automatico di una proprietà già esistente e sussistente in testa al medesimo soggetto].

Vien qui fatto ancora di osservare che alcuni autori costruiscono la vendita con riserva della proprietà come vendita a termine: in tale caso, l'art. 1523 non sarebbe che l'applicazione del 2° comma dell'articolo 1465.


Il caso fortuito nell’ipotesi di trasferimento avente per oggetto una cosa determinata solo nel genere

Qui va premesso che, ex art. 1378, nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento di cose determinate solo nel genere, la proprietà si trasmette con l'individuazione fatta d'accordo tra le parti, o nei modi da esse stabiliti. Trattandosi di cose che devono essere trasportate da un luogo ad un altro, l'individuazione avviene anche mediante la consegna al vettore od allo spedizioniere. Ora, se l'individuazione della cosa, e quindi il trasferimento della proprietà all'acquirente, avviene prima del caso fortuito, l'acquirente sarà tenuto ugualmente alla controprestazione; nel caso contrario, esso rimarrà liberato.

Anche questa disposizione contenuta nel 3° comma dell'art. 1465 non è che l'espressione e la conferma del principio posto in linea generale: nel caso di arricchimenti commutativi, il rapporto di corrispettività teleologica che lega i due arricchimenti opera in modo che la mancata attuazione, dipendente da caso fortuito, di un arricchimento, reagisce sull'altro arricchimento, impedendone, a sua volta, l'attuazione o eliminandolo (se già attuato).


Il caso fortuito nell’ipotesi di trasferimento sottoposto a condizione sospensiva

Si supponga che Tizio venda la propria villa sotto la condizione che esso riesca ad ottenere un impiego nella città vicina. La villa viene distrutta da un incendio, provocato dal fulmine, prima che la condizione si verifichi: ex art. 1465, ancorché poi quella condizione si verifichi, il compratore non è tenuto a pagare il prezzo.

La disposizione di questo ultimo comma dell'art. 1465 è concordemente qualificata come una vera e propria anomalia, e Barbero scrive addirittura che essa «fa pensare ad una svista, poiché l'incoerenza è troppo grave e palese».

Si dice infatti che, per il principio della retroattività della condizione ex art. 1360, la soluzione dovrebbe essere opposta a quella sancita dall'art. 1465 (corrispondente all'art. #1163# del codice civile del 1865), in quanto, con il verificarsi della condizione, l'acquisto della cosa dovrebbe considerarsi avvenuto al momento della conclusione del contratto, ossia prima del fortuito: pertanto il danno del perimento dovrebbe ricadere sull'acquirente (divenuto in tal modo proprietario) come nell'ipotesi regolata dal primo comma dell'art. 1465 e questi dovrebbe quindi essere tenuto ugualmente alla controprestazione.

Non si crede che l'ultimo comma dell'art. 1465 sia dovuto ad una svista del legislatore: basta pensare che la disposizione riproduce, come detto, esattamente l'art. #1163# del codice civile abrogato. E neppure si crede che nell'ultimo comma dell'art. 1465 abbia a vedersi una eccezione al principio della retroattività della condizione, come invece è detto concordemente dagli scrittori, e non si ritiene affatto che detta disposizione manchi di un fondamento razionale come pure affermano scrittori autorevolissimi a proposito del corrispondente articolo citato.

La disposizione in esame è logica e va costruita così.

Gli elementi costitutivi del negozio (causa, volizione, forma) vanno tenuti distinti dagli elementi costitutivi del rapporto giuridico (che dal negozio nascerà) (i soggetti e l'oggetto).

Gli elementi del negozio sono elementi dei quali è necessaria e sufficiente l'esistenza al momento della conclusione del negozio affinché questo possa poi produrre i suoi effetti: questo principio si può infatti ricavare dagli articoli 428, 591, n. 3, 775, 1329-1330, 1425, 1427, ecc. ed era un principio espressamente riconosciuto nel diritto romano.

Gli elementi del rapporto invece sono elementi dei quali è necessaria e sufficiente l’esistenza al momento in cui il negozio dovrà produrre i suoi effetti, cioè al momento in cui il rapporto verrà ad esistenza: anche questo è un principio che si può ricavare dal nostro sistema positivo (arg. articoli 651, 656, 1347, 1472, 1478 ecc.) ed era pure espressamente riconosciuto nel diritto romano.

Ciò premesso, vediamo brevemente in che cosa consista la retroattività della condizione (sospensiva).

Che cosa è che retroagisce al momento dell'avverarsi della condizione?

Rispondono a questa domanda gli articoli 1353 e 1360: retroagiscono gli effetti del contratto. Cioè, questi effetti vengono riportati al momento della conclusione del contratto: in altre parole, gli effetti sorti oggi (cioè al momento del verificarsi della condizione) vengono riportati ad diem conventionis.

Retroattività significa appunto che un dato effetto del negozio, nato oggi, viene spinto indietro, verso un momento precedente. E’ l’ordinamento giuridico che comanda che gli effetti attuali del contratto siano riportati al momento del contratto: ciò è detto espressamente nell'art. 1360 (.... gli effetti del contratto vengono riportati a un momento ....). Con immagine espressiva il Bekker dice che: «i c.d. effetti retroattivi non sono altro che effetti successivi (die s. g. Rackwirkungen sind Folgewirkungen).

Ora, quali sono gli effetti della compravendita reale? Essenzialmente il trasferimento della proprietà, della cosa dal venditore al compratore.

Ma qual è il presupposto, assolutamente indispensabile, perché sorga questo effetto traslativo, cioè il passaggio del diritto sulla cosa dall'un patrimonio all'altro?

E’ evidente: che sussista in rerum natura la cosa, oggetto del trasferimento.

Ma, se questa cosa è ormai perita, come potrà avvenire i1 trasferimento?

Pertanto, si pone qui questa precisa domanda: se il trasferimento non avviene, come potrà esso retroagire? Come potrebbe trovare, in tale caso, applicazione l'art. 1360: «gli effetti retroagiscono al tempo in cui è stato concluso il contratto»?

Se questi effetti non possono prodursi, essi non possono essere retrotratti: non può operare retroattivamente quello che.... non esiste. Manca il «quid» che dovrebbe retroagire.

E, si noti, non si insiste sull'esattezza di questa disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 1465 solo perché esso concorda con il principio posto in tema di caso fortuito (non verificandosi un arricchimento non ha da verificarsi neanche il contro-arricchimento): pare che l'accusa di «incoerenza» fatta dalla nostra dottrina al legislatore non regga affatto. La disposizione in esame (in cui è detto che non è al momento della conclusione del negozio che è rilevante il fatto dell'esistenza o meno della cosa, ma al momento del verificarsi della condizione) è del tutto coerente, non solo con il concetto di retroattività accolto dal nostro legislatore (1360), come dimostrato, ma anche con tutto il sistema del Codice, il quale, come pure detto, ritiene sempre necessario e sufficiente che il bene esista al momento del nascere del rapporto (appunto perché il bene è da considerarsi come elemento del rapporto non del negozio).

Se fosse vero il ragionamento avversario, dovrebbe arrivarsi a questa conclusione (la quale, sì che dovrebbe ritenersi incoerente di fronte a tutto il sistema): che se la cosa venduta non fosse esistente,
comunque non fosse possibile di prestazione, al momento del negozio, ancorché lo diventasse in seguito, il rapporto non potrebbe più nascere. Infatti, se è al memento della conclusione del negozio che è rilevante il fatto dell'esistenza o meno della cosa, perché è a quel momento che la condizione retroagisce, siccome proprio in quel momento la cosa manca, il negozio non potrebbe affatto produrre i suoi effetti: ma questa conseguenza non è affatto accettabile (non tanto per le ragioni precedentemente esposte, ma) perché contraria a tutto il nostro sistema legislativo (argomento ex articoli 651, 656, 1472, 1478) il quale, a questo proposito, culmina con la disposizione dell'art. 1347 il quale, essendo il reciproco del 1465, depone per la perfetta coerenza del sistema: «il contratto sottoposto a condizione sospensiva o a termine è valido se la prestazione, inizialmente impossibile, diviene possibile prima dell'avverarsi della condizione o della scadenza del termine».

Concludendo: nella vendita reale sottoposta a condizione sospensiva, il rischio ha da essere, pendente condicione, a carico del venditore, perché: α) durante la pendenza della condiz., proprietario della cosa continua ad essere il venditore β) verificatasi la condizione dopo il perimento della cosa, di retroattività non è a parlarsi perché, non potendo verificarsi gli effetti giuridici del negozio — cioè il trasferimento della pro­prietà dal venditore al compratore — a causa del perimento stesso della res vendita, non è logicamente ammissibile, né materialmente possibile, che tali effetti, non verificatisi, possano retroagire ad diem venditionis.

Pertanto, in tale ipotesi, il compratore non sarà tenuto a pagare il prezzo.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

242 Il problema del rischio si pone diversamente nei contratti traslativi.
Si è detto nell'art. 264 che, nei contratti diretti al trasferimento di una cosa determinata o alla costituzione di diritti reali, e in ogni caso in cui il trasferimento della proprietà o la costituzione dei diritti reali dipenda dal sopraggiungere di un termine o dall'adempimento di una forma di pubblicità, la impossibilità sopravvenuta per il perimento della cosa non libera l'acquirente dall'obbligo di eseguire la controprestazione, per quanto la cosa non gli sta stata ancora consegnata.
La regola così posta non è affatto una eccezione al principio accolto in termini generali per i contratti obbligatori. In effetti va considerato che, nei contratti traslativi aventi per oggetto cose certe e determinate, il debitore della cosa (alienante), una volta prestato il suo consenso, non ha alcun obbligo da adempiere perché il trasferimento si attui. L'obbligo della consegna è puramente accessorio e strumentale e non di certo in relazione sinallagmatica con l'obbligo dell'acquirente al suo corrispettivo.
E' chiaro allora che in tal caso è l'acquirente che deve sopportare il rischio del fortuito perimento della cosa, ancorché questa non sia stata consegnata, perché l'attribuzione traslativa era già compiuta da parte dell'alienante col semplice consenso; ossia, per l'effetto del trasferimento, l'alienante non era più un debitore. Questa regola è intuitiva nei casi in cui il trasferimento è contestuale alla manifestazione del consenso, perché si adegua anche al principio di ragion naturale per cui è il proprietario della cosa che risponde delle conseguenze del suo perimento; ma è facilmente giustificabile anche negli altri casi, previsti dalla norma, di trasferimento subordinato al sopraggiungere di un termine o all'adempimento di una forma di pubblicità, perché in tali ipotesi il trasferimento non dipende affatto dall'adempimento di un obbligo assunto dall'alienante (per modo che l'alienazione non si trasforma da reale in obbligatoria), ma si produrrà automaticamente al sopraggiungere del termine o con l'adempimento (che costituisce una semplice facoltà degli interessati) della forma di pubblicità.
Si potrebbe obbiettare che così si viene a derogare al principio res perit domino, apparentemente consacrato nell'art. 1125 del codice vigente; ma è risaputo, per costante affermazione della nostra dottrina e per le applicazioni spesso fatte dalla giurisprudenza, che quel principio non era che il relitto di una tradizione, male intesa e applicata, e del quale in realtà neppure la nostra legge, malgrado le apparenze, aveva fatto una costante applicazione.
243 Invece, nei casi di alienazione obbligatoria, in cui il trasferimento del diritto dipende dall'adempimento di un obbligo dell'alienante (ad, as. vendita di cosa altrui, vendita alternativa , generica), tornano ad avere vigore i principi stabiliti nell'art. 261; ossia torna a trovare applicazione la regola casum sentit debitor.
Il progetto prevede espressamente l'ipotesi di vendita generica e dispone che in tal caso l'acquirente non è liberato dall'obbligo di eseguire la controprestazione se l'alienante ha fatto la consegna o la spedizione o la separazione effettiva d'accordo con lo stesso acquirente.
Se, infatti, non è prevista la individuazione separatamente della consegna, è in questo momento che l'alienante adempie al suo obbligo di trasferire la proprietà: se, invece, prima della consegna deve avvenire la separazione, è questo atto che importa l'adempimento dell'obbligazione principale dell'alienante (trasferimento della proprietà). Si accenna nell'art. 264 ad una separazione avvenuta d'accordo con il compratore, data la inefficacia normale dell'individuazione unilaterale; si accenna alla spedizione, con riferimento alla vendita di cose generiche che devono essere trasportate da un luogo ad un altro, e nella quale la specificazione si verifica con la consegna della cosa al vettore o allo spedizioniere.
Infine, quanto alla vendita sottoposta a condizione sospensiva, soltanto l'avvenimento dell'evento dedotto produce il trasferimento dei rischi al compratore, in conformità alla conseguenza propria di tale condizione, che differisce ogni effetto del contratto, e quindi anche quello concernente i rischi del perimento della cosa.
L'art. 264, riferendosi ad un ampio concetto dell'atto di alienazione, racchiude nel termine "alienante" anche colui che costituisce diritti reali, e in quello "acquirente" pure chi è il destinatario degli effetti di tale costituzione.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

664 Nei contratti di alienazione (trasferimento della proprietà, costituzione o trasferimento di diritti reali) aventi per oggetto un corpo certo e determinato, occorre distinguere il caso in cui l'alienazione deve avere immediato effetto reale dai casi in cui tale effetto sia differito per l'esistenza di un termine o di una condizione. Se l'alienazione ha immediato effetto reale (art. 1465 del c.c., primo comma), il rischio posteriore al contratto incide, indipendentemente dalla consegna, sull'acquirente, divenuto proprietario della cosa, senza che derivino ripercussioni sulla controprestazione, perché questa è definitivamente acquisita all'alienante e deve quindi essere ugualmente prestata non ostante il perimento della cosa alienata. Se l'effetto reale dell'alienazione è differito alla scadenza di un termine (art. 1465, secondo comma), il rischio del perimento verificatosi nell'intervallo è sopportato egualmente dall'acquirente, avendo l'alienante, con la manifestazione del suo consenso, prestata tutta la cooperazione che da parte sua era necessaria perché potesse verificarsi l'effetto traslativo; questo si verifica infatti automaticamente col sopraggiungere del termine, indipendentemente da ogni ulteriore atto di volontà dell'alienante, sul quale, prestato il consenso, possono incombere soltanto obblighi di carattere accessorio (ad esempio, l'obbligo di consegnare), che non sono però il corrispettivo di pagare il prezzo assunto dall'acquirente. Nell'alienazione sotto condizione sospensiva il rischio viene accollato all'alienante per tutto il tempo di pendenza della condizione (art. 1465, quarto comma); e ciò sul riflesso che, al momento in cui la condizione si verifica e il contratto acquista efficacia, manca l'oggetto e il contratto è nullo. L'ipotesi qui contemplata è il rovescio di quella prevista nell'art. 1347 del c.c.; l'una e l'altra sono ipotesi in cui si devia dal principio della retroattività della condizione. L'impossibilità oggettiva si può prospettare anche nella vendita di cose dedotto genericamente, per quanto in essa operi per casi eccezionali (ad esempio, caso d'istituzione di monopolio). Se l'impossibilità sopravviene prima della specificazione, l'alienante, non avendo ancora adempiuto all'obbligo di trasferire la proprietà, che si attua appunto mediante la separazione, non può esigere l'adempimento della prestazione corrispettiva; il rischio dell'impossibilità graverà allora su di lui (art. 1465, terzo comma). Se invece l'impossibilità sopravviene dopo la specificazione, essendosi ormai determinato l'oggetto del contratto, la situazione giuridica si profila uguale a quella che si ha nel caso di alienazione di corpo certo e determinato, e si applicheranno quindi, quanto all'incidenza del rischio, i principi, che regolano quest'ultimo caso

Massime relative all'art. 1465 Codice Civile

Cass. civ. n. 15344/2000

L'approvazione dei contratti di diritto privato ad evidenza pubblica stipulati dalla P.A. con i privati costituisce una condicio iuris sospensiva dell'efficacia di un negozio già perfetto. Ne consegue che, nei contratti ad evidenza pubblica traslativi della proprietà o di altri diritti reali, in attesa dell'approvazione, l'effetto «naturale» del trasferimento della proprietà (o di altro diritto reale) non si verifica fin dal momento del perfezionamento, ma è, al pari degli effetti «obbligatori», quali l'obbligo alla consegna del bene e del pagamento del prezzo, subordinato all'approvazione. Pertanto, in tali ipotesi, il rischio dell'impossibilità della prestazione sopravvenuta nelle more dell'approvazione è, a norma dell'ultimo comma dell'art. 1465 c.c., a carico dell'alienante, e non dell'acquirente. (Fattispecie in tema di vendita dal Ministero delle finanze a privati di arenile eroso dalle mareggiate nel periodo di tempo intercorrente tra il momento dell'aggiudicazione e quello dell'approvazione).

Cass. civ. n. 2548/1982

Nella vendita di genere — poiché la proprietà si trasmette con l'individuazione della cosa fatta d'accordo tra le parti o nei modi da esse stabiliti (art. 1378 c.c.) e, nell'ipotesi di impossibilità sopravvenuta, l'acquirente non è liberato dall'obbligo di eseguire la controprestazione solo se l'alienante ha fatto la consegna o se la cosa è stata individuata (art. 1465, terzo comma c.c.) — la temporanea limitazione alla libera disponibilità della merce compravenduta derivante da sequestro penale della medesima intervenuto anteriormente alla consegna o alla individuazione, quando la merce è ancora di proprietà del venditore, configura un rischio che non può essere addossato all'acquirente, al fine di escluderne l'influenza ed incidenza sull'esigibilità della controprestazione da lui dovuta.

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Davide T. chiede
venerdì 15/07/2016 - Veneto
“Gentile Avvocato,
sono a scriverLe in quanto necessito di una consulenza per una licenza software.
Espongo brevemente la situazione; ho acquistato circa un anno fa il seguente software di gestione domotica presso l'azienda V.
Prezzo € 1.957,79 (iva esclusa)
Ha una protezione su chiave hardware che viene fornita assieme al cd nella confezione.

Qualche settimana fa ho subito il furto del pc assieme alla chiave hardware, (ho sporto regolare denuncia) ho chiesto quindi a V. se potevo avere una copia (a pagamento) della chiave hardware per far funzionare il software, ma mi è stato risposto che
non è possibile e che DEVO RIACQUISTARE IL SOFTWARE.
le chiedo se quanto mi è stato detto è legale oppure se possibile fare un'opposizione.
Io ovviamente sono disponibile a pagare una copia della chiave hardware in quanto materialmente ha un prezzo, ma che sicuramente non credo coincida con la cifra totale del software.

Cordialmente”
Consulenza legale i 26/07/2016
Nel caso di specie, va dapprima chiarito che, poiché l'acquirente utilizza il prodotto per la propria attività commerciale, non si applica la normativa relativa al consumatore, ma la disciplina prevista dal codice civile, laddove non vi sia un contratto scritto tra le parti.

La licenza d'uso di un software "prefabbricato", non personalizzato per il cliente, trasferisce in capo all’acquirente solo un diritto di utilizzo del bene, in conformità a quanto previsto dalla licenza stessa, mentre i diritti patrimoniali sul programma informatico rimangono al distributore. Una delle caratteristiche peculiari del contratto di licenza d’uso è che esso di norma pone un limite al numero di riproduzioni consentite del programma, nonché al numero di macchine in cui il software potrà essere installato e utilizzato.

La fattispecie in esame vede la vendita di una copia del software (dato, appunto, in licenza), accompagnato da una componente hardware (chiavetta usb) necessaria per attivare il programma. Il prezzo è stato complessivamente corrisposto, senza potersi identificare un costo specifico della chiavetta usb. Non esiste nemmeno un contratto scritto, nel quale le parti abbiano potuto concordare alcuni aspetti del negozio giuridico, come quello concernente la sostituzione della chiavetta usb. Le condizioni generali di vendita reperibili sul sito web della ditta fornitrice del software sono molto generiche e non offrono elementi concretamente utili alla risoluzione del caso.
Di conseguenza, dobbiamo basare la risposta al quesito sulla disciplina generale dei contratti e, in particolare, di quello di compravendita.

Ci sembra che la situazione descritta possa configurare una impossibilità sopravvenuta di godere del software, causata da un evento fortuito (il furto). Ma in capo a quale delle due parti ricadrà il cosiddetto "rischio" di perdere la prestazione?

In questa sede non è possibile dare conto di tutte le tesi relative alla qualificazione del contratto di licenza software. Per semplicità, tuttavia, possiamo affermare di trovarci di fronte ad un negozio traslativo della proprietà - per quanto sicuramente peculiare, perché la proprietà trasferita è solo quella della copia fisica del software, non dei diritti economici sul medesimo, che è un'opera dell'ingegno - del cd rom e della chiavetta usb. Essi sono stati consegnati all'acquirente, che tuttavia ha perso il possesso del dispositivo hardware a causa di un furto.

L'art. 1465 c.c. dice che nei contratti che trasferiscono la proprietà di una cosa determinata ovvero costituiscono o trasferiscono diritti reali, il perimento della cosa (nel nostro caso, la perdita definitiva) per una causa non imputabile all'alienante non libera l'acquirente dall'obbligo di eseguire la controprestazione, ancorché la cosa non gli sia stata consegnata. In altre parole, una volta che il contratto è stato concluso, indipendentemente dalla consegna del bene, se esso viene in qualche modo meno, per una qualsiasi causa che non sia addebitabile al venditore, l'acquirente è tenuto comunque a pagarne il prezzo.

Ne discende che, nel nostro caso, il venditore - a cui certamente non è imputabile il furto subito dal cliente - non è tenuto a rispondere della perdita della chiavetta usb. Se la sostituzione di essa, con contestuale possibilità di mantenere la copia del software già acquistato, non è una prestazione prevista dal contratto o comunque dalla politica aziendale, l'acquirente non ha modo di costringere l'azienda ad eseguire una prestazione che essa non ha mai assunto.
Allo stesso tempo, resta dovuto per intero il prezzo, anche se il cliente di fatto non può godere del software.

Questo, su un piano strettamente giuridico, interpretando nel senso più confacente al caso di specie le norme generali.

Sotto l'aspetto dei rapporti commerciali, tuttavia, si può cercare di ottenere dall'azienda una collaborazione, sul presupposto che - ad esempio - ad essa ci si dovrà affidare per l'aggiornamento del software, per eventuale assistenza nell'uso del prodotto, etc. In quest'ottica, una richiesta di disponibilità (ad esempio, l'acquisto di una nuova licenza ad un prezzo fortemente ridotto) potrebbe essere accolta, se accompagnata dall'impegno di usufruire in futuro di altri servizi della ditta.