(massima n. 1)
L'istigazione al suicidio costituisce reato commesso con violenza morale contro la persona, giacché l'istigazione rappresenta una forma subdola di coartazione della volontà, idonea a sopraffare – o comunque a condizionare – l'istinto di conservazione della persona (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto che, in caso di reato di istigazione al suicidio, la richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero deve essere notificata alla persona offesa, e la decisione del giudice non può intervenire prima della scadenza del temine entro cui la persona offesa può proporre impugnazione).