(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitą del reato di cui all'art. 580 c.p., sotto il profilo del rafforzamento dell'altrui proposito suicida, occorre sia la dimostrazione dell'obiettivo contributo all'azione altrui di suicidio, sia la prefigurazione dell'evento come dipendente dalla propria condotta. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha censurato la decisione con cui il giudice di merito ha affermato la responsabilitą dell'imputato, in ordine al reato di cui all'art. 580 c.p., "presumendo una speculare intelligenza del rapporto reciproco dell'autore del reato e del suicida in termini di azione-reazione cosģ assorbendo la prova del dolo in quella della causalitą).