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Articolo 570 bis Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 23/10/2025]

Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio

Dispositivo dell'art. 570 bis Codice Penale

Le pene previste dall’articolo 570 si applicano al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero vìola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli(1).

Note

(1) Il presente articolo è stato inserito dall'art. 2 del D. Lgs. 01/03/2018, n. 21 concernente "Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103", con decorrenza dal 06/04/2018.
Tale disposizione riproduce, nella sostanza, il contenuto dell'abrogato art. 12 sexies della legge divorzio.

Spiegazione dell'art. 570 bis Codice Penale

La norma in esame estende l'applicabilità dell'art. 570 a condotte di natura più marcatamente economica.

Il reato si configura infatti anche al coniuge che si sottrae ai propri obblighi economici e contributivi previsti dal giudice in caso di scioglimento, nullità del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso.

Una sola condotta omissiva non appare sufficiente, dato che il termine "si sottrae" implica un comportamento reiterato, non potendosi desumere la volontà di non adempiervi da una sola omissione di corresponsione.

Massime relative all'art. 570 bis Codice Penale

Cass. pen. n. 26814/2025

In tema di delitti contro la famiglia, è configurabile il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione, previsto dall'art. 570-bis cod. pen., anche per il periodo antecedente alla sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del vincolo matrimoniale e fino al momento in cui quest'ultima diviene efficace per l'ordinamento italiano, a nulla rilevando la circostanza che la dichiarazione di nullità ha effetto "ex tunc", posto che essa non travolge la condotta di inadempimento, penalmente rilevante, "medio tempore" verificatasi.

Cass. pen. n. 19715/2025

Integra il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o scioglimento del matrimonio, il mancato pagamento delle spese straordinarie, previste nel titolo giudiziario o in un accordo tra coniugi, destinate a soddisfare bisogni dei figli prevedibili nel loro ripetersi ad intervalli di tempo più o meno ampi, nonché delle spese imprevedibili che risultano indispensabili per l'interesse dei predetti, riferendosi la norma incriminatrice di cui all'art. 570-bis cod. pen. non solo all'assegno, ma, più in generale, agli obblighi di natura economica in materia di affido dei figli, che, con l'assegno, condividono la natura di mezzi di contribuzione al mantenimento.

Integra il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all'art. 570-bis cod. pen. la mancata corresponsione delle somme stabilite in sede civile, non essendo necessario verificare se, per tale via, si sia prodotta o meno la mancanza dei mezzi di sussistenza, in quanto l'inadempimento costituisce, di per sé, oggetto del precetto penalmente rilevante.

Cass. pen. n. 15909/2025

Integra il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all'art. 570-bis cod. pen. la mancata corresponsione delle somme stabilite in sede civile, non essendo necessario verificare se, per tale via, si sia prodotta o meno la mancanza dei mezzi di sussistenza, in quanto l'inadempimento costituisce, di per sé, oggetto del precetto penalmente rilevante.

Cass. pen. n. 8217/2025

Nell'ambito del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare ex art. 570-bis cod. pen., l'obbligato non può opporre la compensazione tra debiti e crediti al fine di esonerarsi dal versamento degli assegni di mantenimento dovuti. Tale compensazione è generalmente esclusa dalla giurisprudenza in ambito penale.

Cass. pen. n. 12439/2025

La condotta di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio, incriminata dall'art. 570-bis cod. pen., non configura, se commessa in danno di più soggetti conviventi nello stesso nucleo familiare, un unico reato, bensì una pluralità di reati in concorso formale o, ricorrendone i presupposti, in continuazione tra loro.

Cass. pen. n. 4906/2024

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, il delitto di cui all'art. 570-bis cod. pen. non può ritenersi integrato in forza della mera divergenza tra l'ammontare del contributo al mantenimento complessivamente dovuto dall'imputato nel periodo in contestazione e le somme versate, dovendosi accertare l'esistenza di inadempimenti, in relazione alla scadenza mensile di ciascun versamento, di consistenza e durata idonee ad integrare il reato. (In applicazione del principio, la Corte ha demandato al Giudice di rinvio di verificare l'esistenza di eventuali pagamenti integrali "medio tempore" eseguiti, in quanto determinativi della cessazione della permanenza del reato e, quindi, tali da incidere sul decorso del termine di prescrizione).

Cass. pen. n. 43180/2024

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, il soggetto obbligato a corrispondere l'assegno di mantenimento al coniuge separato o divorziato non può opporre a quest'ultimo, al fine di escludere la propria responsabilità per il reato di cui all'art. 570-bis cod. pen., la compensazione con un proprio credito, giacché il predetto assegno assolve a una funzione "anche alimentare" e non è consentito all'obbligato determinare unilateralmente, senza ricorrere al giudice, la relativa quota.

Cass. pen. n. 32039/2024

Integra il delitto di cui all'art. 570, comma secondo, n. 2, cod. pen., e non anche quello di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio, che rimane assorbito nel primo, la condotta dell'agente che ometta di versare in favore di figli minori l'assegno liquidato in sede civile, in quanto il reato di cui all'art. 570-bis cod. pen. richiede esclusivamente la mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento, mentre quello di violazione degli obblighi di assistenza familiare richiede che da tale inadempimento consegua la mancata prestazione dei mezzi di sussistenza.

Cass. pen. n. 36567/2024

Integra il delitto di cui all'art. 570, comma secondo, n. 2, cod. pen., e non anche quello di violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all'art. 570-bis cod. pen., che rimane assorbito, l'omesso versamento in favore di figli minori dell'assegno liquidato in sede civile, ove da tale omissione discenda la mancata prestazione dei mezzi di sussistenza, in quanto, al nucleo di condotta che accomuna le fattispecie, costituito dalla violazione dell'obbligo di assistenza materiale quale proiezione del dovere di cura, solo nel primo reato si aggiunge l'elemento specializzante della conseguente privazione dei mezzi di sussistenza.

Cass. pen. n. 34032/2024

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare ai sensi dell'art. 570-bis c.p., la mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento stabilito per i minori configura reato, a prescindere dallo stato di bisogno effettivo degli aventi diritto. L'impossibilità assoluta di adempiere agli obblighi contributivi deve essere dimostrata dall'imputato e non può essere basata unicamente su condizioni di difficoltà economica generica. È inoltre irrilevante che le esigenze dei minori siano garantite dall'altro genitore o da terzi.

Cass. pen. n. 21068/2024

La condotta incriminata dall'art. 570-bis cod. pen. (violazione degli obblighi di assistenza familiare) non è integrata da qualsiasi forma di inadempimento civilistico, ma necessita di un inadempimento serio e sufficientemente protratto o destinato a protrarsi per un tempo tale da incidere apprezzabilmente sulla entità dei mezzi economici che il soggetto obbligato deve fornire.

Cass. pen. n. 14025/2024

Integra il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare la condotta del genitore che, obbligato in forza di provvedimento del giudice civile a corrispondere una somma di danaro a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, di propria iniziativa, scelga di adempiere mediante la cessione di un credito verso terzi. (Fattispecie nella quale l'imputato aveva richiesto alla propria datrice di lavoro di corrispondere le somme di denaro a lui dovute per straordinari direttamente alla madre del figlio).

Cass. pen. n. 46987/2023

Ove la condotta consista nell'autoriduzione dell'assegno di mantenimento disposto dal giudice dopo la sentenza di divorzio, il fatto deve essere inquadrato nell'ipotesi di cui all'art. 570-bis, c.p. e non in quella dell'art. 570, comma 2, n. 2, c.p., non trattandosi di una modifica meramente formale, sol che si rifletta che i pagamenti effettivamente corrisposti andrebbero, in ogni caso, verificati ai fini dell'accertamento dello stato di bisogno e calibrati sulla nozione di mezzi di sussistenza.

Cass. pen. n. 45103/2023

Integra il delitto di cui all'art. 570, comma secondo, n. 2, cod. pen., e non anche quello di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio, che nel primo rimane assorbito ai sensi dell'art. 15 cod. pen., la condotta dell'agente che ometta di versare in favore di figli minori l'assegno liquidato in sede civile, ove da tale omissione discenda la mancata prestazione dei mezzi di sussistenza, in quanto, alla materia che accomuna entrambe le fattispecie - obbligo di assistenza materiale, quale proiezione del dovere di cura - solo nel primo caso si aggiunge l'elemento specializzante dello stato di bisogno, correlato alla mancanza di mezzi di sussistenza.

Cass. pen. n. 43311/2023

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la dichiarazione giudiziale di decadenza dalla responsabilità genitoriale non elide l'obbligo del genitore di provvedere al mantenimento della prole, il quale è collegato esclusivamente al perdurare dello "status" di figlio, sicchè il reato per l'omissione delle dovute prestazioni patrimoniali si consuma nel momento in cui cessa l'inadempimento, dal quale ha inizio il decorso del termine di prescrizione. (Vedi: Sez. 1 civ., n. 17578 del 2023, Rv. 668297).

Cass. pen. n. 2098/2023

In tema di reati contro la famiglia, l'art. art. 570-bis cod. pen. punisce gli inadempimenti degli obblighi economici originati dal procedimento di separazione dei coniugi, tanto nei confronti dei figli, quanto nel caso in cui tali obblighi siano imposti in favore del coniuge separato, atteso che la disposizione incriminatrice non pone alcuna distinzione con riferimento ai soggetti beneficiari.

Cass. pen. n. 37977/2023

 In tema di reati contro la famiglia, il delitto di omesso versamento dell'assegno periodico per il mantenimento dei figli di cui all'art. 570-bis cod. pen. è procedibile d'ufficio, in quanto è rimasto immutato il regime della procedibilità previsto per il delitto di cui all'art. 12-sexies della legge n. 898 del 1970, richiamato dall'art. 3 della legge 8 febbraio 2006, n. 54, la cui abrogazione è stata meramente formale, con trasposizione della relativa ipotesi criminosa nella nuova norma codicistica. 

Cass. pen. n. 9065/2023

La condotta del genitore separato che fa mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori, omettendo di versare l'assegno di mantenimento, integra esclusivamente il reato di cui all'art. 570, comma secondo, n. 2, cod. pen., nel quale è assorbita la violazione meno grave prevista dall'art. 570-bis cod. pen.

Cass. pen. n. 47158/2022

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la condotta incriminata dall'art. 570-bis cod. pen. non è integrata da qualsiasi forma di inadempimento civilistico, ma necessita di inadempimento serio e sufficientemente protratto, o destinato a protrarsi, per un tempo tale da incidere apprezzabilmente sulla entità dei mezzi economici che il soggetto obbligato deve fornire.

Cass. pen. n. 49323/2022

La configurabilità del delitto di violazione degli obblighi di natura economica in materia di separazione, di cui all'art. 570-bis cod. pen., non postula l'affidamento condiviso dei figli minorenni.

Cass. pen. n. 32576/2022

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l'impossibilità assoluta dell'obbligato di far fronte agli adempimenti sanzionati dall'art. 570-bis cod. pen., che esclude il dolo, non può essere assimilata alla indigenza totale, dovendosi valutare se, in una prospettiva di bilanciamento dei beni in conflitto, ferma restando la prevalenza dell'interesse dei minori e degli aventi diritto alle prestazioni, il soggetto avesse effettivamente la possibilità di assolvere ai propri obblighi senza rinunciare a condizioni di dignitosa sopravvivenza.

Cass. pen. n. 8222/2022

Il delitto di omesso versamento del contributo periodico per il mantenimento, l'educazione e l'istruzione dei figli, previsto dall'art. 570-bis cod. pen., è configurabile anche in caso di violazione degli obblighi di natura patrimoniale stabiliti nei confronti di figli nati da genitori non legati da vincolo formale di matrimonio.

Cass. pen. n. 43560/2021

Sussiste concorso formale eterogeneo, e non rapporto di consunzione, fra il delitto previsto dall'art. 12-sexies, legge 1 dicembre 1970, n. 898 (oggi trasfuso nell'art. 570-bis cod. pen.), e quello previsto dall'art. 570, comma secondo, n. 2, cod. pen. in quanto l'art. 12-sexies fornisce tutela penale all'inadempimento dell'obbligo di natura economica imposto dal giudice civile, mentre l'art. 570, comma secondo, n. 2 cod. pen. preserva l'interesse a garantire al minore i mezzi di sussistenza, ove la loro mancanza determini lo stato di bisogno.

Cass. pen. n. 14844/2021

Integra il delitto di cui all'art. 570-bis cod. pen. l'omessa corresponsione dell'assegno divorzile attribuito su domanda congiunta di divorzio dei coniugi, posto che gli effetti relativi ai rapporti economici tra gli stessi, anche se risultanti dagli accordi intervenuti, si producono per mezzo della pronuncia del tribunale, che decide con sentenza all'esito della valutazione dei presupposti di cui all'art. 4 legge 1 dicembre 1970, n. 898.

Cass. pen. n. 33165/2020

Nel reato di omessa corresponsione dell'assegno divorzile previsto dall'art. 570-bis cod. pen. - il quale ha integralmente sostituito il disposto dell'art. 12-sexies, conservandone il trattamento sanzionatorio - il generico rinvio, "quoad poenam", all'art. 570 cod. pen., deve intendersi riferito alle pene alternative previste dal comma primo di quest'ultima disposizione.

Cass. pen. n. 36205/2020

In tema di reati contro la famiglia, l'art. 3 della legge 8 febbraio 2006, n. 54, di seguito trasfuso nel vigente art. 570-bis cod. pen., punisce gli inadempimenti degli obblighi economici originati dal procedimento di separazione dei coniugi, tanto nei confronti dei figli, quanto nel caso in cui tali obblighi siano imposti in favore del coniuge separato, atteso che la disposizione incriminatrice non pone alcuna distinzione con riferimento ai soggetti beneficiari.

Cass. pen. n. 7277/2020

In tema di reati contro la famiglia, il delitto di omesso versamento dell'assegno periodico per il mantenimento dei figli di cui all'art. 570-bis cod. pen. è procedibile d'ufficio, in quanto è rimasto immutato il regime della procedibilità previsto per il delitto di cui all'art. 12-sexies, legge 1 dicembre 1970, n. 898, richiamato dall'art. 3 legge 8 febbraio 2006, n. 54, la cui abrogazione è stata meramente formale, con trasposizione della relativa ipotesi criminosa nella nuova norma codicistica. (Annulla con rinvio, TRIBUNALE PORDENONE, 18/07/2019)

Cass. pen. n. 26329/2019

Non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nel caso in cui, a fronte della condanna in primo grado per il delitto di cui all'art. 570 cod. pen., nel giudizio di appello il fatto sia qualificato ai sensi degli artt. 12-sexies legge 1 dicembre 1970, n. 898 e 3 legge 8 febbraio 2006, n. 54 - attualmente art. 570-bis cod. pen. - essendo tale riqualificazione prevedibile per l'imputato e non determinando la stessa una lesione dei diritti della difesa.

Cass. pen. n. 56080/2018

Il delitto di omesso versamento dell'assegno periodico per il mantenimento, l'educazione e l'istruzione dei figli, previsto dell'art. 570-bis cod. pen., è configurabile anche in caso di violazione degli obblighi di natura patrimoniale stabiliti nei confronti di figli minori nati da genitori non legati da vincolo formale di matrimonio. (In motivazione la Corte ha chiarito, quanto ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 1 marzo 2018, n. 21, che vi è continuità normativa tra la fattispecie prevista dall'art. 570-bis cod. pen. e quella prevista dall'art. 3 della legge 8 febbraio 2006, n. 54).

Cass. pen. n. 1653/2014

In tema di violazione degli obblighi di natura economica posti a carico del genitore separato, la disposizione dell'art. 12 sexies legge 1 dicembre 1970, n. 898 (richiamata dall'art. 3 della legge 8 febbraio 2006) si applica anche al mancato adempimento degli obblighi assunti dai coniugi, per il mantenimento dei figli minori, in sede di separazione consensuale. (In motivazione, la S.C. ha precisato che il citato art. 3 sanziona la violazione degli "obblighi di natura economica", senza operare alcuna distinzione quanto alla loro fonte).

Cass. pen. n. 44629/2013

Integra il reato di cui all'art. 570 comma secondo, n. 2 c.p. (in esso risultando assorbito il reato previsto dall'art. 12 sexies della legge 1.12.1970, n. 898, come richiamato dall'art. 3 legge 8 febbraio 2006, n. 54) la condotta del genitore separato che fa mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori, omettendo di versare l'assegno di mantenimento.

Cass. pen. n. 34080/2013

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, sia l'obbligo morale sanzionato dall'art. 570, primo comma, c.p. che quello economico, sanzionato dal comma secondo della medesima disposizione, presuppongono la minore età del figlio non inabile al lavoro e vengono meno con l'acquisizione della capacità di agire da parte del minore conseguente al raggiungimento della maggiore età. (In motivazione la Corte ha evidenziato che la conclusione è supportata, nel primo caso, dal richiamo dell'esercizio della potestà genitoriale e, nel secondo, dal riferimento testuale ai "discendenti di età minore" che differenzia la previsione rispetto a quella prevista per l'inadempimento dell'obbligo di cui all'art. 12 sexies legge n. 898 del 1970).

Cass. pen. n. 23866/2013

Il reato di omessa corresponsione dell'assegno divorzile è procedibile d'ufficio e non a querela della persona offesa, in quanto il rinvio contenuto nell'art. 12 sexies della legge 1° dicembre 1970, n. 898 all'art. 570 c.p. si riferisce esclusivamente al trattamento sanzionatorio previsto per il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare e non anche al relativo regime di procedibilità.

Nel reato di omessa corresponsione dell'assegno divorzile previsto dall'art. 12 sexies della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 21 della legge 6 marzo 1987, n. 74, il generico rinvio, "quoad poenam", all'art. 570 c.p. deve intendersi riferito alle pene alternative previste dal comma primo di quest'ultima disposizione.

Cass. pen. n. 34270/2012

L'art. 12 sexies della legge 1 dicembre 1970, n. 898, punisce il mero inadempimento dell'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento stabilito dal giudice, in sede di divorzio, in favore dei figli senza limitazione di età, purché economicamente non autonomi, mentre l'art. 570, comma secondo, n. 2, c.p. prevede come soggetti passivi solo i figli minori o inabili al lavoro, sicché non integra tale ultimo reato la violazione dell'obbligo di assicurare i mezzi di sussistenza ai figli maggiorenni, non inabili al lavoro, anche se studenti.

Cass. pen. n. 34736/2011

Sussiste concorso formale eterogeneo tra il delitto di cui all'art. 12 sexies L. n. 898 del 1970 e quello di cui all'art. 570, comma secondo, n. 2 c.p., qualora la mancata corresponsione dell'assegno divorzile faccia altresì mancare al figlio minore i mezzi di sussistenza.

Cass. pen. n. 3426/2009

In tema di reati contro la famiglia, il delitto previsto dall'art. 12 sexies della L. 1° dicembre 1970, n. 898, si configura per il semplice inadempimento dell'obbligo di corresponsione dell'assegno nella misura disposta dal giudice in sede di divorzio, prescindendo dalla prova dello stato di bisogno dell'avente diritto.

Cass. pen. n. 21873/2007

Il reato previsto dall'art. 12 sexies della legge 1° dicembre 1970 n. 898 (inadempimento dell'obbligo di corrispondere l'assegno periodico al coniuge divorziato e/o di mantenimento per i figli minori) è configurabile indipendentemente dal passaggio in giudicato della sentenza civile di divorzio, la cui provvisoria esecutorietà, con la possibilità di azionare nelle sedi proprie la pretesa civilistica, non vale ad escludere il fatto di reato.

Cass. pen. n. 17543/2006

In assenza di comportamenti fraudolenti, la violazione dell'obbligo assunto dal coniuge, con la sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio, di costituire in favore dell'altro coniuge il diritto di usufrutto su un bene immobile non può integrare il reato di cui all'art. 388, comma primo c.p., bensì, nel casi in cui il conferimento dell'usufrutto sostituisca il versamento periodico dell'assegno divorzile, quello di cui all'art. 12 sexies L. 1 dicembre 1970, n. 898, che punisce la condotta del coniuge divorziato che si sottrae all'obbligo di corresponsione dell'assegno fissato dal giudice.

Cass. pen. n. 21673/2004

In tema di reati contro la famiglia, l'art. 12 sexies L. 1 dicembre 1970, n. 898, nello stabilire che, in caso di scioglimento del matrimonio, al coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione dell'assegno divorzile si applicano le pene previste dall'art. 570 c.p., opera un rinvio all'intero regime sanzionatorio fissato in detta disposizione, ivi comprese le regole in tema di procedibilità previste dal suo terzo comma. Ne consegue che anche la violazione dell'obbligo di corresponsione dell'assegno compiuta dal coniuge divorziato è punibile a querela della persona offesa, fatti salvi i casi in cui la perseguibilità d'ufficio è prevista dallo stesso art. 570 c.p.

Cass. pen. n. 12579/2004

In tema di reati contro la famiglia, il delitto previsto dall'art. 12 sexies legge 1 dicembre 1970, n. 898 si configura per la semplice mancata corresponsione dell'assegno. Ne consegue che il luogo di consumazione è quello in cui avrebbe dovuto essere eseguita la prestazione e cioè il domicilio del coniuge creditore al tempo della scadenza dell'obbligazione.

Cass. pen. n. 49115/2003

In tema di reati contro la famiglia, il delitto di cui all'art. 12 sexies Legge 1 dicembre 1970, n. 898 (omessa corresponsione dell'assegno divorzile) costituisce figura autonoma di reato, equiparata a quella di cui all'art. 570 c.p. soltanto quoad poenam con la conseguenza che, stante il silenzio della norma, è perseguibile d'ufficio.

Cass. pen. n. 11005/2001

In tema di reati contro la famiglia, il delitto previsto dall'art. 12 sexies legge 1 dicembre 1970, n. 898, si configura per la semplice omissione di corrispondere all'ex coniuge l'assegno nella misura disposta dal giudice, e non è necessario che tale inadempimento civilistico comporti anche il venir meno dei mezzi di sussistenza per il beneficiario dell'assegno.

Cass. pen. n. 7910/2000

Anche un inadempimento parziale dell'obbligo di corresponsione dell'assegno divorzile è sufficiente ad integrare gli estremi del reato previsto dall'art. 12 sexies legge n. 898 del 1970, atteso che, a norma del citato articolo, il reato si configura per la semplice omissione della corresponsione dell'assegno nella misura disposta dal giudice, indipendentemente dalla circostanza che tale omissione comporti il venir meno dei mezzi di sussistenza per il beneficiario dell'assegno.

Cass. pen. n. 7824/2000

Non si ha violazione del principio di correlazione tra imputazione contestata e reato ritenuto in sentenza, nella ipotesi in cui l'imputato sia condannato per il reato di cui all'art. 12 sexies della legge 1 dicembre 1970, n. 898, in luogo di quello di cui all'art. 570 c.p., che figura nell'atto di accusa poiché, pur presentando le due ipotesi criminose presupposti ed elementi strutturali diversi, la condotta presa in considerazione dall'art. 12 sexies rientra nel più ampio paradigma di cui all'art. 570 comma secondo, n. 2, c.p., essendo nella prima ipotesi sufficiente accertare il fatto della volontaria sottrazione all'obbligo di corresponsione dell'assegno determinato dal tribunale e non occorrendo, quindi (come riconosciuto dalla Corte costituzionale con sentenza n. 472 del 1989), che dall'inadempimento consegua anche il «far mancare i mezzi di sussistenza», elemento invece necessario ai fini della integrazione della seconda figura criminosa.

Cass. pen. n. 2824/1999

L'art. 12 sexies della legge n. 898/70, che in materia di divorzio prevede l'applicazione delle pene di cui all'art. 570 c.p. per il coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione dell'assegno dovuto a norma degli artt. 5 e 6 della stessa legge, non è suscettibile di applicazioni analogiche, ostandovi il disposto dell'art. 1 c.p. Ne consegue che la sanzione predetta non è applicabile all'inosservanza dell'ordinanza emessa, a norma dell'art. 4 della legge citata, dal Presidente del Tribunale in via temporanea e urgente nell'interesse dei coniugi e della prole, ma soltanto al mancato rispetto delle prescrizioni in materia disposte dal Tribunale con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Cass. pen. n. 3582/1988

L'inadempimento dell'obbligo di corrispondere un assegno all'ex coniuge in caso di divorzio non integra, se commesso prima della entrata in vigore dell'art. 21 della L. 6 marzo 1987, n. 74, che ha aggiunto l'art. 12 sexies alla L. n. 898 del 1970, gli estremi del reato previsto dall'art. 570 c.p., ma costituisce soltanto un illecito civile.

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Ennio M. chiede
domenica 04/08/2019 - Lazio
“A seguito di divorzio e scioglimento matrimonio nel 2009 mi e stato imposto il pagamento di un assegno mensile pari a 700 per la madre e 600 per la figlia maggiorenne. Dal ottobre 2017 non ho più corrisposto ad entrambe l'assegno.Oggi ho ricevuto da parte della figlia denuncia art. 570 bis.Ho scoperto da indagini investigative che la madre lavora 10 mesi all'anno presso scuole pubbliche dal 2008, la figlia ora trentenne ha lavorato sporadicamente, ma retribuita , ed è iscritta al volontariato attivo presso la Croce Rossa Italiana da 12 anni. Conviene pagare le rate non corrisposte per evitare le eventuali multe? Almeno per non essere condannato e non sporcare la fedina penale? Vista la sua abilità lavorativa richiedere cambio dei patti divorzili ad entrambe ..ma ora come comportarmi di fronte all'art 570 bis?
Ringrazio e saluto cordialmente”
Consulenza legale i 05/09/2019
Il reato di cui all’art. 570 bis del codice penale si consuma ogni qualvolta il soggetto non adempia agli obblighi di natura economica scaturenti dallo scioglimento, cessazione e nullità del matrimonio, a prescindere dalle condizioni economiche dei soggetti beneficiari. Si tratta, a dire il vero, di una particolare tipologia di reato dalla quale risulta pressoché impossibile difendersi. E’ soltanto ultimamente, infatti, che la Cassazione penale ha assolto taluni dal reato in questione allorché sia stata raggiunta la prova che l’inadempimento sia stato causato da circostanze non ascrivibili all’imputato e di natura estremamente grave (come, ad esempio, una crisi economica talmente grave da rendere impossibile all’imputato anche il sostentamento di se stesso).

Ciò detto, va specificato che il pagamento delle rate sino ad ora non versate non comporterebbe affatto l’estinzione del reato.

Sebbene, infatti, la recente novella normativa abbia introdotto, nel codice penale, l’art. 162 ter che espressamente disciplina i casi di estinzione del reato qualora si siano attuate le opportune condotte riparatorie, è soprattutto vero che l’articolo in questione specifica che tale possibilità è attuabile solo “nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione”.

L’art. 570 bis, purtroppo, è procedibile d’ufficio.

Fermo restando, dunque, che, nel caso di specie, sarebbe bene farsi assistere da un buon avvocato per approntare la migliore strategia difensiva con un approccio pragmatico sulla situazione di fatto al momento dell’inadempimento, è comunque possibile affermare che, di certo, il risarcimento consentirebbe all’imputato di alleggerire notevolmente la propria posizione processuale.