Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 7 del D. Lgs. 01/03/2018, n. 21 con decorrenza dal 06/04/2018.
[1. Al coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione dell'assegno dovuto a norma degli articoli 5 e 6 della presente legge si applicano le pene previste dall'articolo 570 del codice penale.]