(massima n. 1)
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la condotta incriminata dall'art. 570-bis cod. pen. non č integrata da qualsiasi forma di inadempimento civilistico, ma necessita di inadempimento serio e sufficientemente protratto, o destinato a protrarsi, per un tempo tale da incidere apprezzabilmente sulla entitā dei mezzi economici che il soggetto obbligato deve fornire.