(massima n. 3)
Attesa la natura di reato di evento del delitto di lesioni personali volontarie, in caso di protrazione della condotta con perdurante esposizione della vittima ad un agente patogeno, ai fini della individuazione del momento consumativo occorre avere riguardo non già al mero incremento del rischio di contagio, ma all'aggravamento della malattia contratta. (Fattispecie relativa a patologia sessualmente trasmissibile). (Vedi: n. 7475 del 1985, dep. 1986, Rv. 173398-01).