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Articolo 285 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/10/2024]

Devastazione, saccheggio e strage

Dispositivo dell'art. 285 Codice Penale

Chiunque, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato, commette un fatto diretto a portare la devastazione, il saccheggio o la strage [422] nel territorio dello Stato [4] o in una parte di esso(1) è punito con l'ergastolo(2).

Note

(1) Le condotte, alternativamente rilevanti, coincidono sostanzialmente con quelle di devastazione, saccheggio e strage previste dai reati di cui agli artt. 419 e 422, dalle quali si differenziano, non solo perché integrano un delitto di attentato, ma soprattutto per la finalità politica di porre in pericolo la sicurezza dello Stato.
(2) La pena prevista in origine era quella capitale, poi sostituita dall'ergastolo stante la sua abrogazione dall'ordinamento penale italiano (v 17).

Ratio Legis

La norma trova la sua ragion d'essere nella finalità di tutela della personalità interna dello Stato, nonché dell'incolumità pubblica e nell'ordine pubblico.

Spiegazione dell'art. 285 Codice Penale

Il bene giuridico tutelato dalla norma in oggetto è rappresentato dalla personalità interna dello Stato come anche, per certi versi ed indirettamente, la pubblica incolumità (per l'ipotesi di strage) e il patrimonio o l'ordine pubblico (per l'ipotesi di devastazione e saccheggio). Per tali motivi il delitto è da qualificarsi come plurioffensivo.

Ad ogni modo, la centralità assunta dalla tutela della personalità dello Stato, permette di differenziare la fattispecie in esame da quella di cui all'art. 422 (strage comune).

La condotta diviene penalmente rilevante allorché si compiano fatti prodromici alla devastazione, al saccheggio, alla strage.

Ad ogni modo, il requisito implicito dell'idoneità implica un necessario accertamento da parte del giudice circa il pericolo concreto che la condotta ha causato nei confronti del bene giuridico, sicché il requisito dell'idoneità va valutato secondo il procedimento della prognosi postuma ex ante a base totale o parziale.

Appare altresì indispensabile un attento accertamento del dolo specifico in capo all'autore in ordine allo “scopo di attentare alla sicurezza dello Stato”.

Per la precisione, il dolo specifico è doppio, dovendo anche procedersi alla valutazione in merito all'intento di portare alla devastazione, al saccheggio ed alla devastazione. Tuttavia, stando al tenore letterale della norma, tali obiettivi criminosi risultano prospettati alternativamente, sicché è sufficiente, ai fini della consumazione, un fatto diretto a realizzarne uno, con esclusione degli altri.

Massime relative all'art. 285 Codice Penale

Cass. pen. n. 38184/2022

Il delitto di strage "politica" di cui all'art. 285 cod. pen. si differenzia da quello di strage "comune" di cui all'art. 422 cod. pen. in quanto, per la configurabilità del primo, è richiesto il dolo subspecifico (fine motivo), che connette l'azione all'intento finalistico dell'agente di recare offesa alla compagine statuale, intesa come lesione anche alla personalità giuridica dello Stato, mentre, nel secondo, il fine specifico è costituito dall'intenzione di uccidere private persone.

Cass. pen. n. 25436/2007

Il delitto di devastazione, saccheggio e strage richiede un duplice dolo specifico, consistente nella finalità di arrecare pregiudizio alla sicurezza interna della collettività ed in quella, subordinata ma strettamente connessa, di aggredire l'incolumità dei consociati o del loro patrimonio, per mezzo di una preordinata e programmata condotta criminosa.

Cass. pen. n. 11290/1993

L'art. 285 c.p. prevede la commissione di un fatto, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato, diretto a portare nel territorio dello Stato o in una parte di esso, la devastazione, il saccheggio o la strage. Pertanto, il reato è correlato ad un duplice dolo specifico, in rapporto al fine dell'attentato ed all'intento di cagionare determinati nocumenti. Ma tali obiettivi criminosi, secondo il significato letterale della norma, risultano prospettati alternativamente, sicché è sufficiente, ai fini della consumazione del delitto, un fatto diretto a realizzarne uno, con esclusione degli altri. (Sulla scorta del principio enunciato la Suprema Corte ha escluso la violazione della relazione tra sentenza ed accusa contestata, poiché il giudice istruttore, nell'ordinanza di rinvio a giudizio, aveva precisato che la condotta degli imputati era diretta a cagionare solo devastazione (art. 419 c.p.), con esclusione, quindi, dell'ipotesi di strage, art. 422 c.p., ma pure sempre nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 285 citato).

Cass. pen. n. 10233/1988

Il delitto di cui all'art. 285 c.p. si differenzia da quello di cui all'art. 422 c.p. unicamente per la presenza, nel primo, del dolo specifico costituito dalla intenzione che l'evento si ripercuota sulle istituzioni statuali come lesione anche alla personalità giuridica dello Stato. Il dolo specifico costituito dalla intenzione di uccidere, richiesto dall'art. 422 c.p., non può essere surrogato dal dolo eventuale che riguarda il dolo generico e che, essendo indiretto, è ontologicamente incompatibile con quello specifico.

Cass. pen. n. 4932/1986

La riconosciuta natura eversiva di una associazione (nella specie «Ordine Nero») non può trasformare, per ciò solo, un delitto di strage comune in quella politica prevista dall'art. 285 c.p.

Non integra il delitto di strage politica, di cui all'art. 285 c.p., bensì quello di strage comune, previsto dall'art. 422 stesso codice, l'attentato compiuto contro la sede di un partito politico. Tali organismi, infatti, non possono identificarsi, istituzionalmente, con la personalità dello Stato, né con alcuna delle sue articolazioni, anche se la Costituzione, all'art. 49, li prevede come strumenti per realizzare il diritto dei cittadini di concorrere, con metodo democratico, a determinare la politica nazionale. (Fattispecie relativa ad attentato compiuto da «Ordine Nero» contro una sede del partito socialista italiano).

Cass. pen. n. 13466/1980

Integra il reato di saccheggio il fatto commesso da una pluralità di persone che si impossessa indiscriminatamente di una rilevante quantità di oggetti con azione sorretta da spirito di assoluta prepotenza e non curanza per l'ordine costituito.

Cass. pen. n. 1538/1979

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 285 c.p. in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione. Invero, la previsione per tale reato della pena dell'ergastolo costituisce esplicazione della facoltà discrezionale del legislatore e, comunque, non si sottrae al giudice, mediante l'applicazione delle attenuanti comuni o generiche, la possibilità di far luogo alla pena della reclusione in luogo di quella dell'ergastolo. La strage è reato comune contro la pubblica incolumità se l'agente non abbia avuto altro fine che quello di uccidere private persone; diventa reato speciale contro la personalità dello Stato se l'intento dell'agente sia stato quello di far ripercuotere l'evento sulla compagine statale come lesione alla persona giuridica dello Stato.

Cass. pen. n. 1684/1978

L'elemento materiale del delitto previsto dall'art. 285 del c.p. consiste nel compimento di qualsiasi fatto diretto a portare la devastazione, il saccheggio o la strage nel territorio dello Stato o in una parte di esso. È, quindi, sufficiente, per l'essenza del reato, che sia posto in essere un tentativo idoneo a produrre l'evento considerato dalla legge.

Cass. pen. n. 1/1970

Il delitto di strage politica previsto dall'art. 285 c.p. si differenzia da quello di strage comune soltanto per la presenza, nel primo reato, dell'elemento psicologico subspecifico (fine - motivo), che segna la connessione tra l'azione e l'intento finalistico di recare offesa alla personalità dello Stato, restando per il resto identiche le due figure delittuose nell'elemento obiettivo e nell'elemento subiettivo proprio del reato (dolo). In altri termini, la strage è reato comune (contro la pubblica incolumità) se l'agente non abbia avuto altro fine che quello di uccidere private persone; diventa reato speciale politico .

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