(massima n. 2)
Non integra il delitto di strage politica, di cui all'art. 285 c.p., bensì quello di strage comune, previsto dall'art. 422 stesso codice, l'attentato compiuto contro la sede di un partito politico. Tali organismi, infatti, non possono identificarsi, istituzionalmente, con la personalità dello Stato, né con alcuna delle sue articolazioni, anche se la Costituzione, all'art. 49, li prevede come strumenti per realizzare il diritto dei cittadini di concorrere, con metodo democratico, a determinare la politica nazionale. (Fattispecie relativa ad attentato compiuto da «Ordine Nero» contro una sede del partito socialista italiano).