(massima n. 1)
L'elemento materiale del delitto previsto dall'art. 285 del c.p. consiste nel compimento di qualsiasi fatto diretto a portare la devastazione, il saccheggio o la strage nel territorio dello Stato o in una parte di esso. È, quindi, sufficiente, per l'essenza del reato, che sia posto in essere un tentativo idoneo a produrre l'evento considerato dalla legge.