(massima n. 1)
L'art. 285 c.p. prevede la commissione di un fatto, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato, diretto a portare nel territorio dello Stato o in una parte di esso, la devastazione, il saccheggio o la strage. Pertanto, il reato è correlato ad un duplice dolo specifico, in rapporto al fine dell'attentato ed all'intento di cagionare determinati nocumenti. Ma tali obiettivi criminosi, secondo il significato letterale della norma, risultano prospettati alternativamente, sicché è sufficiente, ai fini della consumazione del delitto, un fatto diretto a realizzarne uno, con esclusione degli altri. (Sulla scorta del principio enunciato la Suprema Corte ha escluso la violazione della relazione tra sentenza ed accusa contestata, poiché il giudice istruttore, nell'ordinanza di rinvio a giudizio, aveva precisato che la condotta degli imputati era diretta a cagionare solo devastazione (art. 419 c.p.), con esclusione, quindi, dell'ipotesi di strage, art. 422 c.p., ma pure sempre nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 285 citato).