(massima n. 1)
Il delitto di strage "politica" di cui all'art. 285 cod. pen. si differenzia da quello di strage "comune" di cui all'art. 422 cod. pen. in quanto, per la configurabilitā del primo, č richiesto il dolo subspecifico (fine motivo), che connette l'azione all'intento finalistico dell'agente di recare offesa alla compagine statuale, intesa come lesione anche alla personalitā giuridica dello Stato, mentre, nel secondo, il fine specifico č costituito dall'intenzione di uccidere private persone.