(massima n. 2)
In tema di strage "politica", diretta ad attentare alla sicurezza dello Stato, la configurabilità della diminuente della lieve entità ex art. 311, cod. pen. non è esclusa dall'essere la condotta posta in essere al fine di uccidere e idonea a porre in pericolo la pubblica incolumità, ferma restando la necessità di un giudizio complessivo che dia conto della lieve offensività del fatto, sicché, nel caso in cui risulti prodotta la morte di una o più persone, essa tendenzialmente non può essere applicata. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure l'avvenuto riconoscimento della attenuante nonostante l'astratta micidialità dei mezzi usati, per avere gli imputati collocato in orario notturno ed in luogo isolato due ordigni esplosivi, con innesco a distanza di circa trenta minuti l'uno dall'altro e a diversi metri dall'obiettivo, così cagionando danni modesti alle cose, ma alcun evento lesivo per le persone). (Vedi: n. 8944 del 1986, Rv. 176504 - 01; n. 4588 del 1984, Rv. 164238 - 01; n. 14724 del 1986, Rv. 174743 - 01).