(massima n. 1)
Il delitto di devastazione, saccheggio e strage richiede un duplice dolo specifico, consistente nella finalitą di arrecare pregiudizio alla sicurezza interna della collettivitą ed in quella, subordinata ma strettamente connessa, di aggredire l'incolumitą dei consociati o del loro patrimonio, per mezzo di una preordinata e programmata condotta criminosa.