(massima n. 1)
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 285 c.p. in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione. Invero, la previsione per tale reato della pena dell'ergastolo costituisce esplicazione della facoltà discrezionale del legislatore e, comunque, non si sottrae al giudice, mediante l'applicazione delle attenuanti comuni o generiche, la possibilità di far luogo alla pena della reclusione in luogo di quella dell'ergastolo. La strage è reato comune contro la pubblica incolumità se l'agente non abbia avuto altro fine che quello di uccidere private persone; diventa reato speciale contro la personalità dello Stato se l'intento dell'agente sia stato quello di far ripercuotere l'evento sulla compagine statale come lesione alla persona giuridica dello Stato.