I delitti preveduti dai due articoli precedenti sono punibili anche se commessi da un cittadino in territorio estero(1).
Note
(1)
L'espressione "delitti preveduti dai due articoli precedenti" si riferisce dunque a quelli previsti dagli artt. 535 e 536, i quali sono stati abrogati e sostituiti dall'art. 3 della l. 20 febbraio 1958, n. 75, che ha ridisciplinato extra codicem i reati riguardanti la prostituzione. Quindi tale norma deve leggersi ora in riferimento a quanto previsto dalla suddetta legge, nota come legge Merlin.