La norma in esame è posta a tutela dell'integrità patrimoniale delle imprese di assicurazione e della
buona fede contrattuale.
Trattasi di
reato proprio, in quanto può essere commesso solamente dall'
assicurato.
La norma è strutturata in maniera del tutto peculiare, di natura mista, prevedendo nei suoi primi due commi cinque diverse fattispecie di reato, ovvero il
danneggiamento dei beni assicurati, la
falsificazione o alterazione della polizza, la
mutilazione fraudolenta della propria persona, la
denuncia di un sinistro non avvenuto e la
falsificazione o alterazione della documentazione relativa al sinistro. Ove ricorrano gli estremi di fatto, le fattispecie possono altresì concorrere tra loro.
Il terzo comma prevede inoltre una efficacia extra-territoriale della norma, qualora il fatto sia commesso all'estero i danno di un assicuratore italiano che eserciti la propria attività nel territorio dello Stato.
Per
sinistro va inteso non solo l'incidente stradale, ma qualsiasi evento pregiudizievole subito dal fruitore del contratto assicurativo, che faccia sorgere il diritto al risarcimento o il
diritto di rivalsa.
L'ipotesi di cui al primo comma prescinde da un danno effettivo, e dunque a nulla rileva la non avvenuta riscossione del premio, essendo il conseguimento del premio assurto a
circostanza aggravante.
Nel secondo comma invece il reato è consumato non appena si verifichi la lesione personale o l'aggravamento di una lesione personale prodotta dall'
infortunio.
///SPIEGAZIONE ESTESA
La norma in esame punisce, sotto la sintetica denominazione dottrinale di
“frode nelle assicurazioni”,
due diverse
ipotesi di
reato: il
fraudolento danneggiamento dei
beni assicurati e la
mutilazione fraudolenta della propria
persona.
Per quanto riguarda, innanzitutto, il reato di
fraudolento danneggiamento dei
beni assicurati, ai sensi del comma 1 dell'
art. 642 del c.p., esso punisce chi
distrugge,
disperde,
deteriora od
occulta cose assicurate di sua
proprietà, oppure
falsifica o
altera una
polizza o la
documentazione richiesta per la stipulazione di un
contratto di assicurazione.
La fattispecie di
mutilazione fraudolenta della propria
persona, ai sensi del secondo comma, si configura, invece, in capo al soggetto che
cagiona a
se stesso una
lesione personale o
aggrava le
conseguenze della lesione prodotta da un infortunio, oppure
denuncia un
sinistro non accaduto, o, ancora,
distrugge,
falsifica,
altera o
precostituisce degli
elementi di
prova o la
documentazione relativa ad un
sinistro.
Entrambe le fattispecie criminose sono, tuttavia, accomunate dal medesimo elemento soggettivo, essendo richiesta la sussistenza, in capo all’agente, del
dolo specifico, consistente nel
fine di
conseguire, per sé o per altri, l’
indennizzo o, comunque, un
vantaggio derivante da un
contratto di
assicurazione.
Da ciò deriva che, entrambe le ipotesi di reato disciplinate dall’
art. 642 del c.p., sono volte a
tutelare l’interesse dell’
assicuratore a non subire delle diminuzioni patrimoniali, pagando degli indennizzi assicurativi non dovuti.
Nonostante la lettera della norma faccia riferimento a “chiunque”, si tratta, in realtà, di un
reato proprio, dovendo essere posto in essere dall’
assicurato. Per quanto riguarda, però, le
falsificazioni e le
alterazioni di
polizze, di
documentazione o di
elementi di
prova, l’
agente può anche essere un
soggetto diverso dall’assicurato. Si pensi, ad esempio, al medico o al carrozziere che certifichino, rispettivamente, un’invalidità personale o un danno al veicolo superiori a quelli reali, talvolta, anche all’insaputa dell’assicurato.
Con riferimento, innanzitutto, all’ipotesi del
fraudolento danneggiamento di
beni assicurati, la
condotta tipica può consistere, in primo luogo, nel
distruggere,
disperdere,
deteriorare od
occultare cose di
proprietà dello stesso soggetto
agente.
In questo caso, dunque, l’
oggetto materiale del
delitto è rappresentato dalle
cose di
proprietà dell’
agente che siano
oggetto di un
contratto di
assicurazione. Considerato che la cosa deve essere di proprietà del soggetto attivo, non è configurabile il reato in esame, ma, eventualmente, la truffa,
ex art. 640 del c.p., qualora l’agente esplichi la propria condotta criminosa nei confronti di una cosa altrui, da lui assicurata a proprio favore.
In tali ipotesi, l’
evento naturalistico è rappresentato dalla
distruzione, dalla
dispersione, dal
deterioramento o dall’
occultamento della cosa di proprietà dell’agente.
Sempre con riferimento all’ipotesi delineata dal primo comma della norma in esame, la condotta criminosa può, altresì, consistere nella
falsificazione o nell’
alterazione di una
polizza o della
documentazione richiesta per la stipula di un contratto di assicurazione.
In relazione, invece, alla fattispecie di
mutilazione fraudolenta della
propria persona, la
condotta tipica può consistere, innanzitutto, negli atti con cui l’agente provochi a se stesso una
lesione personale, o con cui
aggravi le
conseguenze di una
lesione personale prodotta da un
infortunio. Per
“infortunio” si intende l’evento dovuto ad una causa violenta ed esterna che provochi delle lesioni personali. Con l'espressione
“lesione personale” si fa, altresì, riferimento a qualsiasi lesione dello stato psicosomatico di un individuo, la quale si concretizzi in una modificazione anatomica, oppure in una mera compromissione funzionale.
In questa prima ipotesi l’
oggetto materiale del reato è rappresentato dalla
persona dell’
agente e l’
evento naturalistico è costituito dalla procurata
lesione personale o dal suo procurato
aggravamento.
La condotta criminosa può, però, consistere anche nella
denuncia di un
sinistro non realmente
accaduto, oppure nella
distruzione, nella
falsificazione, nell’
alterazione o nella
precostituzione di
elementi di
prova o di
documenti relativi al
sinistro.
Il reato di frode nelle assicurazioni si può, dunque, ritenere
perfezionato nel
momento e nel
luogo in cui si realizza la singola
condotta criminosa.
Ai sensi dell’ultimo periodo del secondo comma, il reato di frode nelle assicurazioni risulta
aggravato qualora il colpevole realizzi
effettivamente il proprio intento di
conseguire, per sé o per altri, l’
indennizzo di un’assicurazione o, comunque, un
vantaggio derivante da un
contratto di
assicurazione da lui stipulato.
///FINE SPIEGAZIONE ESTESA