Il bene giuridico oggetto di tutela non è l'interesse economico dei singoli operatori, bensì l'interesse pubblicistico a che i prezzi si formino seguendo le fisiologiche regole del mercato o tramite l'intervento della Autorità Indipendenti.
Il reato può essere commesso tramite la
pubblicazione o divulgazione di notizie false, esagerate o tendenziose, oppure attraverso atri artifizi idonei a turbare il mercato interno dei valori o delle merci.
Nello specifico, viene sanzionata una attività fraudolenta, posta in essere per aumentare o diminuire i prezzi sul mercato, evidentemente per fini speculativi.
Di particolare interesse è la nozione di “
altri artifici”, potendovi rientrare tutte quelle condotte che non trovano espressa definizione o che si differenziano da quelle elencate dalla norma. Di conseguenza, non si è mancato di sottolineare come le
critiche o i giudizi, non rientrando nel concetto di “notizia”, possano assumere rilevanza penale, qualora abbiano il carattere, da un punto di vista oggettivo e soggettivo, dell'artificiosità, contenendo in sé elementi tesi ad ingannare, sfruttando situazioni anormali atte a turbare il mercato.
Trattasi di
reato a consumazione anticipata e di pericolo, dato che non è necessario un effettivo turbamento del mercato, ma solo l'idoneità della condotta. Per contro, l'effettivo verificarsi del turbamento configura un'ipotesi aggravata.
Secondo la giurisprudenza più avveduta, è comunque indispensabile la sussistenza di un
pericolo concreto, e non meramente astratto o presunto.
Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, mentre la giurisprudenza e la dottrina ritengono che sia necessario
il dolo specifico di turbare il mercato interno delle merci, la
Corte Costituzionale ha invece sostenuto che il turbamento del mercato sia semplicemente la necessaria conseguenza della condotta, e pertanto si richiede il
dolo generico, consistente nella volontà di determinare l'aumento o il ribasso del prezzo delle merci. La successiva giurisprudenza si è allineata su tale posizione.
///SPIEGAZIONE ESTESA
La fattispecie in esame, comunemente nota come
aggiotaggio, punisce chi, al fine di
turbare il mercato interno di
valori e merci, pubblica o divulga
notizie false, esagerate o tendenziose, o utilizza
altri artifici idonei a causare un aumento o una diminuzione del prezzo delle merci o dei valori ammessi nelle liste di
borsa o negoziabili nel
pubblico mercato.
Quella punita dall'art.
501 c.p. rappresenta la forma
comune di aggiotaggio, ma l'ordinamento italiano ne punisce anche la forma societaria e bancaria, disciplinata dall'
art. 2637 del c.c..
La
condotta tipica dell'aggiotaggio comune consiste nella
pubblicazione o
divulgazione di notizie false, esagerate o tendenziose, oppure nella realizzazione di altri artifici idonei a provocare una variazione del prezzo delle merci o dei dei valori ammessi nelle liste di borsa o negoziabili nel mercato pubblico. A tal fine, per
pubblicazione si intende la diffusione a mezzo
stampa, mentre con
divulgazione si fa riferimento ad ogni mezzo di diffusione pubblica diverso dalla stampa, risultando, pertanto, escluse tutte le comunicazioni riservate o, comunque, destinate ad un numero ristretto di persone.
Notizia è, poi, qualsiasi comunicazione di un determinato avvenimento formulata in modo sufficientemente preciso. Essa risulta
falsa quando è oggettivamente difforme dalla realtà, mentre è
esagerata o
tendenziosa qualora il fondamento di verità venga alterato con l'aggiunta di elementi non veri. Ai fini dell'integrazione del delitto in esame la notizia divulgata deve necessariamente presentare una di queste tre caratteristiche.
Per
altro artificio si intende, infine, qualsiasi altro mezzo doloso o, comunque, fraudolento, che risulti idoneo a produrre una variazione, al rialzo o al ribasso, dei prezzi delle merci o dei valori di mercato.
Il compimento di una condotta idonea rileva penalmente anche qualora sia commesso all'
estero, purché sia stato attuato in danno delle
valuta nazionale o di titoli pubblici italiani.
L'
oggetto materiale del reato è costituito sia dalle
merci o dai
titoli il cui mercato o prezzo sia stato turbato a causa della condotta criminosa dell'agente, sia dalle
persone che siano state destinatarie della divulgazione di notizie false, esagerate o tendenziose o degli altri artifici realizzati dall'agente. La norma in esame, per
merci, intende i beni dotati di un valore economico, che sono i prodotti delle varie industrie e che costituiscono comunemente oggetto di scambio o di negoziazione commerciale, comprese le
materie prime e le
derrate alimentari, se dotate di tali caratteristiche. Non rileva, invece, che tali beni siano quotati in borsa o siano negoziabili nel pubblico mercato.
Con il termine
valori, invece, il legislatore ha inteso far riferimento ai titoli di credito e alle monete, sia italiani che stranieri, oggetto di negoziazione in borsa o nei pubblici mercati.
Il delitto non è perfezionato nel caso in cui la condotta criminosa sia rivolta ad altri oggetti.
A parere della giurisprudenza, il delitto di aggiotaggio è un reato di
pericolo concreto, non essendo necessaria la verificazione di un effettivo turbamento del mercato, ma essendo sufficiente il sorgere del pericolo che si verifichi una variazione del prezzo delle merci dei valori di mercato, come conseguenza della conoscenza da parte del pubblico delle notizie false, esagerate o tendenziose o degli altri artifici realizzati dall'agente.
È un reato a
consumazione anticipata, per cui si considera consumato nel momento stesso in cui viene pubblicata o diffusa una notizia falsa, esagerata o tendenziosa, o quando vengono usati altri artifici idonei, risultando, pertanto,
escluso il
tentativo.
Quanto all'elemento psicologico, giurisprudenza e Corte Costituzionale si dividono. Secondo giurisprudenza e dottrina, ai fini dell'imputazione del delitto di aggiotaggio è necessario il
dolo specifico, in quanto la norma richiede la precisa volontà di provocare un turbamento del mercato di merci e valori. A parere della Corte Costituzionale sarebbe, invece, sufficiente il
dolo generico, in quanto il turbamento del mercato costituirebbe la necessaria conseguenza della condotta criminosa che viene attuata con la volontà di far aumentare o diminuire il prezzo delle merci.
La fattispecie in esame risulta
aggravata se si verifica la variazione del prezzo di merci e valori.
La norma prevede, inoltre, l'applicazione di circostanze
aggravanti speciali qualora, ad es., il fatto sia commesso all'estero in danno della valuta italiana, oppure quando dalla condotta criminosa sia derivato un deprezzamento della valuta nazionale o un rincaro di merci di comune o largo consumo.
La condanna per il delitto di aggiotaggio comporta l'
interdizione dai pubblici uffici, nonché, ai sensi dell'
art. 518 del c.p., la
pubblicazione della sentenza.
///FINE SPIEGAZIONE ESTESA