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Articolo 223 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Astensione e ricusazione del perito

Dispositivo dell'art. 223 Codice di procedura penale

1. Quando esiste un motivo di astensione, il perito ha l'obbligo di dichiararlo.

2. Il perito può essere ricusato dalle parti nei casi previsti dall'articolo 36 a eccezione di quello previsto dal comma 1 lettera h) del medesimo articolo(1).

3. La dichiarazione di astensione o di ricusazione [145] può essere presentata fino a che non siano esaurite le formalità di conferimento dell'incarico [226] e, quando si tratti di motivi sopravvenuti ovvero conosciuti successivamente, prima che il perito abbia dato il proprio parere [227].

4. Sulla dichiarazione di astensione o di ricusazione decide, con ordinanza, il giudice che ha disposto la perizia.

5. Si osservano, in quanto applicabili, le norme sulla ricusazione del giudice [37].

Note

(1) Se il perito non rispetta l'obbligo di astensione, le parti possono ricusarlo nei casi previsti dall'art. 361, eccetto nell'ipotesi in cui esistano altre gravi ragioni di convenienza.

Ratio Legis

La disposizione in esame è diretta ad assicurare la più idonea competenza tecnica e scientifica dei periti, nonchè l'efficienza di tale fondamentale mezzo di prova.

Spiegazione dell'art. 223 Codice di procedura penale

La norma in esame disciplina le ipotesi in cui il perito è tenuto a segnalare la sussistenza di un motivo di astensione.

Da un lato vi sono casi in cui il perito non presenta quelle qualità morali e professionali richieste dalla natura dell’incarico, mentre dall’altro lato vi sono casi in cui il perito stesso risulta in una posizione di conflitto d’interesse con l’oggetto del procedimento, o comunque non può avere un giudizio imparziale circa l’oggetto della perizia disposta dal giudice.

L’articolo richiama in sostanza l’elenco di cui all’articolo 36, eliminando solo espressamente quello di cui alla lettera h, ovvero l’obbligo di astensione per gravi ragioni di convenienza.

Nei medesimi casi il perito può essere ricusato dalle parti, ma in ogni caso le relative dichiarazioni devono essere presentate fino a che non siano esaurite le formalità di conferimento dell’incarico o, se i motivi di astensione o ricusazione emergono successivamente, sino a che il perito abbia reso il suo parere.

Ai sensi del comma 3, sulla dichiarazione di cui sopra decide il medesimo giudice che ha disposto la perizia.

Massime relative all'art. 223 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 7318/2010

La decisione sulla dichiarazione di ricusazione del perito richiede l'instaurazione della procedura camerale partecipata, prevista dall'art. 127 cod. proc. pen.. (Annulla con rinvio, Gip Trib. Pistoia, 13 maggio 2009).

Cass. pen. n. 13007/2008

La decisione sulla dichiarazione di ricusazione del perito non richiede l'instaurazione della procedura camerale partecipata, prevista dall'art. 127 cod. proc. pen. solo per quella da assumere a seguito di ricusazione del giudice. (Dichiara inammissibile, Gip Trib. Verona, 24 giugno 2008).

Cass. pen. n. 7287/2008

L'ordinanza con cui il giudice decide sulla richiesta di ricusazione del perito non č appellabile, ai sensi dell'art. 586 cod. proc. pen., ma esclusivamente ricorribile per cassazione. (In motivazione la Corte ha precisato che la possibilitā di impugnare le ordinanze dibattimentali unitamente alla sentenza che definisce il grado di giudizio č condizionata alla mancata disciplina di un autonomo strumento di impugnazione delle medesime, che per le ordinanze in materia di ricusazione č invece espressamente previsto dalla legge processuale). (Rigetta, App. Firenze, 10 dicembre 2007).

Cass. pen. n. 35239/2007

L'incompatibilitā del perito - cui non si estende la disciplina prevista per il giudice, posto che il perito non concorre nella formazione del provvedimento giurisdizionale - se costituisce titolo per la ricusazione non determina tuttavia la nullitā degli atti compiuti. (Dichiara inammissibile, Ass.App. Messina, 26 Settembre 2006).

Cass. pen. n. 6714/2005

Ai fini della tempestivitā della ricusazione del perito, la relativa dichiarazione deve intervenire prima del parere espresso con il deposito della relazione peritale e non con l'esame del perito previsto dall'art. 511, comma terzo, c.p.p., in quanto occorre evitare che la dichiarazione di ricusazione possa essere influenzata dal parere espresso dal perito stesso.

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Consulenze legali
relative all'articolo 223 Codice di procedura penale

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Paolo L. chiede
sabato 13/06/2020 - Sardegna
“Sono un ingegnere ambientale, funzionario e responsabile delle bonifiche dei siti inquinati della Regione Sardegna. Ho avuto l'incarico di consulente tecnico del pubblico ministero per un caso di inquinamento del quale procedimento amministrativo si occupa il mio ufficio. Io ritengo non sussista alcun "conflitto di interessi" essendo entrambi i ruoli (consulente del PM e funzionario pubblico) finalizzati al perseguimento dell pubblico interesse. Inoltre, il Pubblico Ministero ha disposto il segreto sull'indagine per cui penserei semplicemente, come funzionario, di astenermi dal trattare pratiche riguardanti il procedimento amministrativo. Preciso infine che l'indagato è un privato cittadino e non coinvolto nelle indagini nessun collega del mio ufficio.
Vorrei un vostro parere urgente.
Grazie e saluti”
Consulenza legale i 17/06/2020
Il nostro ordinamento processual-penalistico, in merito ai requisiti di imparzialità e incompatibilità dei tecnici chiamati a deporre, dispone solo con riferimento al perito, ovvero al consulente tecnico incaricato dal giudice. Questi, in buona sostanza, essendo nominato da un soggetto terzo e imparziale, soggiace alla normativa di cui agli artt. 222 e 223 del codice di rito, che stabiliscono delle precise cause in sussistenza delle quali il perito potrebbe essere incapace o incompatibile a rendere la propria consulenza, ovvero potrebbe essere opportuno che lo stesso si astenga.

Il perito, però, non è assimilabile al consulente tecnico del pubblico ministero. Sebbene, infatti, lo stesso svolga comunque una funzione istituzionale, e nonostante la qualifica del magistrato dovrebbe, in teoria, assicurare che la figura tecnica da questi scelta risponda a crismi di imparzialità, non v’è alcuna disposizione del codice di procedura penale che stabilisca criteri alla stregua dei quali valutare l’incompatibilità e/o l’imparzialità del consulente tecnico del Pubblico Ministero.

Tornando al caso di specie, almeno in astratto non v’è alcuna ragione per la quale rifiutare l’incarico. Certo è che, in ogni caso, il fatto che il medesimo ufficio di cui fa parte il nominando consulente si occupi del parallelo procedimento amministrativo, di certo non contribuirà alla credibilità del consulente scelto dal PM; e su questo è quasi certo che le difese dell’imputato proporranno molteplici questioni, volte quantomeno a rilevare la non perfetta imparzialità del consulente, eccependone dunque la scarsa attendibilità di quanto riferito.

Per tali ragioni, si consiglia, prima di accettare l’incarico, di far presente la questione al Pubblico Ministero.

Alfredo C. chiede
lunedė 18/11/2019 - Friuli-Venezia
“E' stata presentata una denuncia per malasanità; il medico legale della Procura indicava responsabilità del chirurgo, che veniva inscritto come indagato. Sulla base di perizie presentata successivamente dall' ospedale, contro il parere del GIP che aveva indicato di far valutare, le nuove perizie dal medico legale già incaricato , il PM incaricava un CT chirurgo che, rivalutava tutto scagionando completamente il suo collega. Ho appurato e documentato che detto chirurgo, collaborava già da tempo con l'ospedale ove lavora l'indagato, in particolare in chirurgo CT, è direttore di chirurgia generale dell'ospedale di [omissis] e collabora direttamente con il reparto di Endocrinologia dell' altro ospedale, questo ospedale fa operare i suoi ricoverati di quel reparto, da lui a [omissis], in oltre lo stesso per motivi di lavoro, ben conosce l'indagato. C'è incompatibilità? Se no, c'è almeno violazione del comma 1 D.legs. 109/2006? se si, è possibile chiedere l'annullamento della perizia, poichè il PM palesemente non ha garantito l'imparzialità tra le parti? Ringrazio, cordiali saluti.”
Consulenza legale i 17/12/2019
Nel procedimento penale due sono le figure tecniche riconosciute dall’ordinamento:
  1. il consulente tecnico di parte;
  2. il perito.
A livello sostanziale, nulla cambia tra le due figure: entrambi, infatti, sono professionisti dotati di particolari cognizioni tecniche necessarie per la risoluzione del procedimento penale. Ciò che cambia è che il consulente tecnico di parte è soggetto incaricato dalle “parti processuali” e, dunque, pubblico ministero, difensore della persona sottoposta alle indagini preliminari (indagato) / imputato e parte civile; il perito, invece, è soggetto incaricato dal giudice.

A livello concreto, per quanto di interesse nel presente parere, tale distinzione si traduce in una circostanza fondamentale: il perito deve essere un soggetto terzo e imparziale, il consulente tecnico no.

Tale dato emerge anche a livello normativo allorché se per il perito è appositamente sancito il principio di imparzialità attraverso la previsione, nel codice di procedura penale, dell’art. 223, per il consulente tecnico no, come è evidente dal tenore dell’art. 233 del codice medesimo che disciplina solo la facoltà di nomina e le attività alle quali il CTP è autorizzato.

Da ciò si può dedurre agevolmente la risposta al primo quesito: non c’è alcuna incompatibilità, nel caso di specie, per il consulente nominato dal PM. Certo, la situazione nel caso che ci occupa è molto particolare (atteso che, in genere, il consulente tecnico della procura dovrebbe essere pro accusa e non, come in questo caso, pro reo) ma l’ordinamento non prevede che il CTP sia “imparziale”.

Ulteriore corollario di quanto sopra esposto è che non c’è uno strumento per chiedere l’annullamento della consulenza di parte del Pubblico Ministero.
In questi casi, invero, si procede in altro modo.
Per cominciare, ciascuna parte in genere affida l’incarico di CTP ad una persona di fiducia in modo che lo stesso possa agevolmente contestare eventuali risultanze contrarie alla propria posizione.
Eventuali risultanze contrarie che, poi, possono essere rilevate nel corso del contraddittorio tra le parti al fine di far perdere credibilità ad una consulenza.
Questa, in sostanza, è l’unica cosa che può essere utilmente esperita nel caso di specie: contestare con forza le risultanze della consulenza del Pubblico Ministero per spingere il giudice a ritenerla poco attendibile e prendere i provvedimenti conseguenti (che possono essere, a vario titolo, una imputazione coatta, l’emissione del decreto che dispone il giudizio fino ad una sentenza di condanna).

Quanto invece alla violazione dell’art. 1 del D. Lgs. 109/2006, sul punto non si può non rilevare che intentare una “causa” disciplinare contro un magistrato è sempre pericoloso e, in caso, deve essere fondata su ragioni molto circostanziate che, nel caso di specie e sulla base di quanto è a nostra conoscenza, non sembrano sussistere.