(massima n. 1)
La decisione sulla dichiarazione di ricusazione del perito non richiede l'instaurazione della procedura camerale partecipata, prevista dall'art. 127 cod. proc. pen. solo per quella da assumere a seguito di ricusazione del giudice. (Dichiara inammissibile, Gip Trib. Verona, 24 giugno 2008).