Cass. pen. n. 18975/2017
In tema di controllo sulla motivazione, il giudice che ritenga di aderire alle conclusioni del perito d'ufficio, in difformità da quelle del consulente di parte, non può essere gravato dell'obbligo di fornire autonoma dimostrazione dell'esattezza scientifica delle prime e dell'erroneità delle seconde, dovendosi al contrario considerare sufficiente che egli dimostri di avere comunque valutato le conclusioni del perito di ufficio, senza ignorare le argomentazioni del consulente; conseguentemente, può ravvisarsi vizio di motivazione, denunciabile in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma primo, lettera e), cod. proc. pen., solo qualora risulti che queste ultime siano tali da dimostrare in modo assolutamente lampante ed inconfutabile la fallacia delle conclusioni peritali recepite dal giudice.
Cass. pen. n. 44495/2004
Il giudice che ritenga di aderire alle conclusioni del perito d'ufficio, in difformità da quelle del consulente di parte, non può essere gravato dell'obbligo di fornire, in motivazione, autonoma dimostrazione dell'esattezza scientifica delle prime e dell'erroneità, per converso, delle altre, dovendosi al contrario considerare sufficiente che egli dimostri di avere comunque valutato le conclusioni del perito di ufficio, senza ignorare le argomentazioni del consulente e potendosi quindi ravvisare vizio di motivazione solo se queste ultime siano tali da dimostrare in modo assolutamente lampante e inconfutabile la fallacia delle conclusioni peritali. (Fattispecie in tema di perizia dattiloscopica).
Cass. pen. n. 34379/2004
In tema di controllo sulla motivazione, il giudice che ritenga di aderire alle conclusioni del perito d'ufficio, in difformità da quelle del consulente di parte, non può essere gravato dell'obbligo di fornire autonoma dimostrazione dell'esattezza scientifica delle prime e dell'erroneità, per converso, delle altre, dovendosi al contrario considerare sufficiente che egli dimostri di avere comunque valutato le conclusioni del perito di ufficio, senza ignorare le argomentazioni del consulente; ne consegue che può ravvisarsi vizio di motivazione solo se queste ultime siano tali da dimostrare in modo assolutamente lampante e inconfutabile la fallacità delle conclusioni peritali.
Cass. pen. n. 11425/2003
L'omessa comunicazione da parte del perito nominato nel corso del dibattimento del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali, incide sul diritto di difesa, in quanto pregiudica l'eventuale esercizio della facoltà di nomina di un consulente tecnico di parte, e determina perciò una nullità di ordine generale, che deve essere dedotta prima della deliberazione della sentenza di primo grado. (Nel caso di specie, la parte aveva immediatamente dedotto la nullità e pertanto la sentenza è stata annullata con rinvio in quanto fondata sui risultati della perizia dibattimentale).
Cass. pen. n. 35187/2002
In tema di perizia, l'art. 228, comma 1, c.p.p., nello stabilire che il perito «può essere autorizzato dal giudice a prendere visione degli atti, dei documenti e delle cose prodotti dalle parti dei quali la legge prevede l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento», deve intendersi come riferito non solo agli atti che siano inseribili nel fascicolo da formarsi, ai sensi dell'art. 431 c.p.p., all'esito dell'udienza preliminare, ma anche a tutti quelli di cui la legge non esclude, in astratto, la possibilità di inserimento in detto fascicolo, d'ufficio, a richiesta di parte o a seguito di contestazoni, durante tutto il corso del giudizio, anche successivamente al conferimento dell'incarico peritale (principio affermato con riguardo a perizia disposta in sede di incidente probatorio, sulla base del richiamo, contenuto nell'art.401, comma 5, c.p.p., alle «forme stabilite per il dibattimento.
Cass. pen. n. 13750/1999
In tema di perizia, il mancato rispetto del termine, di natura ordinatoria, di sei mesi previsto dall'art. 227 c.p.p. per rispondere ai quesiti non comporta la nullità o inutilizzabilità della perizia.
Cass. pen. n. 6528/1998
Il giudice che ritenga di aderire alle conclusioni del perito d'ufficio, in difformità da quelle del consulente di parte, non può essere gravato dell'obbligo di fornire, in motivazione, autonoma dimostrazione dell'esattezza scientifica delle prime e dell'erroneità, per converso, delle altre, dovendosi al contrario considerare sufficiente che egli dimostri di avere comunque valutato le conclusioni del perito di ufficio, senza ignorare le argomentazioni del consulente e potendosi quindi ravvisare vizio di motivazione solo se queste ultime siano tali da dimostrare in modo assolutamente lampante e inconfutabile la fallacia delle conclusioni peritali. (Fattispecie in tema di perizia dattiloscopica).
Cass. pen. n. 2088/1996
In tema di sostituzione e revoca di misure cautelari personali, attesa la previsione, contenuta nell'art. 299, comma 4 ter, c.p.p., che gli accertamenti eventualmente necessari siano disposti senza formalità, deve escludersi che dia luogo a nullità, in caso di accertamento disposto mediante conferimento di incarico peritale, la mancata osservanza delle formalità previste dall'art. 226 c.p.p.
Cass. pen. n. 3521/1995
La perizia, anche se disposta nelle forme dell'incidente probatorio, può essere utilizzata ai fini dell'emissione della misura cautelare non appena sia stata depositata la relazione scritta, e quindi anche prima che il pericolo sia stato sentito, ponendosi il problema del rapporto temporale fra la lettura della relazione e l'esame orale del perito solo nella fase dibattimentale a norma dell'art. 511, comma 3, c.p.p.
Cass. pen. n. 10819/1994
Quando si procede con incidente probatorio, la nullità della procedura seguita per l'espletamento della perizia, per avere il Gip, dopo il conferimento dell'incarico e la fissazione di un termine per l'espletamento, omesso di rinviare ad altra udienza per l'audizione del perito, limitandosi a disporre il deposito di relazione scritta, deve essere eccepita prima del compimento della perizia, se la parte interessata è presente nella fase di scelta della procedura irregolare, e comunque, trattandosi di nullità attinente alla fase delle indagini preliminari, non oltre la celebrazione dell'udienza preliminare. Ne consegue che, in mancanza di tempestiva eccezione, si verifica decadenza dalla stessa, con l'ulteriore conseguenza che legittimamente la relazione peritale scritta viene inserita nel fascicolo del dibattimento e utilizzata per la decisione.
Cass. pen. n. 5030/1994
Qualora l'espletamento di una perizia venga affidato ad un collegio di tre periti e uno di costoro non prenda parte alle operazioni onde sia redatta e poi depositata ed utilizzata una perizia a due e non a tre, la perizia è da considerarsi inesistente e, quindi, inutilizzabile ai fini della decisione. Ed infatti, poiché a norma dell'art. 221, comma 2, c.p.p. il giudice affida l'espletamento della perizia a più persone quando le indagini e le valutazioni risultano di notevole complessità ovvero richiedono distinte conoscenze in differenti discipline, la perizia che provenga da alcuni soltanto dei soggetti designati, è inidonea a conseguire lo scopo perseguito e, quindi, non è riconducibile nell'ambito dell'atto voluto.
Cass. pen. n. 4273/1994
In tema di prove, nell'ipotesi di lettura della relazione peritale la preventiva escussione del perito non è stabilita a pena di nullità: ed invero tali casi sono tassativamente previsti dalla legge.
Cass. pen. n. 6945/1991
In tema di perizia assunta con incidente probatorio, deve escludersi che costituisca causa di nullità il fatto che, acquisito l'elaborato peritale, il giudice abbia negato la fissazione di nuova udienza per l'esame orale del perito, ritenendo che a tale incombente potesse darsi luogo nel corso del dibattimento. (
Mass. redaz.).