AUTORE:
Giulia Vian
ANNO ACCADEMICO: 2023
TIPOLOGIA: Tesi di Laurea Magistrale
ATENEO: Universitą Commerciale Luigi Bocconi di Milano
FACOLTÀ: Giurisprudenza
ABSTRACT
Il presente lavoro si propone di approfondire il tema del divieto della perizia psicologica, o criminologica, nel processo di cognizione.
Esaminati, nel primo capitolo, la natura e l’oggetto della perizia, nonché, nel secondo capitolo, un inquadramento storico di tale mezzo, il terzo capitolo è sviluppato intorno allo studio del divieto della perizia durante la fase dell’accertamento. La ragione che giustifica il divieto va ricercato nel rischio che il giudicante possa subire influenze da parte di un disegno sulla personalità dell’imputato, che ne evidenzi i tratti, le tendenze, o i suoi trascorsi e che possa fuorviarlo dal decidere se l’imputato sia colpevole, con riferimento a quella determinata imputazione e sulla base dei soli fatti oggettivi. Introdurre un simile giudizio nella fase cognitiva potrebbe alterare il principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio, laddove il giudice, nel dubbio, potrebbe aggiungere questo giudizio personologico agli elementi a sua disposizione.
Vengono analizzate, altresì, le elusioni a tale divieto, che si concretizzano allorquando, in fase di perizia tesa all’accertamento della capacità di intendere e di volere, vengano inseriti, nell’elaborato peritale, elementi che afferiscano alla personalità e alle tendenze dell’imputato, soprattutto in caso di ricorso alle neuroscienze che, come verrà analizzato nell’ultimo capitolo, si occupano anche della verifica della “predisposizione” di un soggetto a commettere atti violenti. Un altro fatto che rappresenta una elusione al divieto in parola è costituito dall’accesso alla documentazione, ex art. 236 del c.p.p., dalla quale potrebbero emergere elementi fuorvianti. Nel medesimo capitolo verrà analizzata, altresì, l’eccezione a tale divieto nel processo minorile, in ossequio all’analisi personologica del minorenne, ivi compresa la sua situazione socioculturale e il suo vissuto. In proposito, saranno analizzate le ragioni di tale previsione, che si rinvengono negli obiettivi propri del processo minorile, fra i quali una adeguata modulazione della sanzione, le esigenze di rieducazione del minore e il suo recupero, ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 448/1988.
Vengono, altresì, analizzate le altre eccezioni al divieto, come l’ammissione di tale perizia nell’ambito della fase di esecuzione penale e di applicazione delle misure di sicurezza, nonché in fase di assunzione di prova testimoniale, soprattutto quando la persona offesa è sentita in qualità di testimone.
Il quarto ed ultimo capitolo saranno dedicati alla perizia psichiatrica, che viene differenziata da quella psicologica, per le sue finalità rappresentate dalla valutazione della capacità di intendere e di volere dell’imputato, ai fini della dichiarazione di non imputabilità, o di parziale imputabilità e della conseguente determinazione del trattamento sanzionatorio. In particolare, verrà analizzata l’imputabilità secondo le fasi storiche per comprenderne le fondamenta e per comprendere il motivo per cui alcuni ne invochino la sua abolizione ed altri la sua variazione.
Viene volto uno sguardo alla psichiatria e ai suoi “trascorsi” nel lungo periodo storico dell’internamento, oltre all’odierna situazione sul ricovero delle persone mentalmente affette da patologie, piuttosto che dichiarate pericolose per la società; in seguito verranno analizzate le cause di esclusione della imputabilità.
Si tratterà della correlazione che sussiste fra il vizio di mente e il crimine e le particolari patologie che, statisticamente, sviluppano una maggiore propensione per il crimine e la violenza in chi ne sia affetto, oltre che l’accertamento dell’imputabilità, della pericolosità sociale e della capacità processuale del soggetto.
Da ultimo, un cenno ai limiti di cui all’art. 90 del c.p., norma che prescrive come le emozioni e le passioni non possano incidere sulla capacità di intendere e di volere. In proposito, verrà analizzata l’evoluzione che hanno avuto i concetti di emozione e di passione ma, soprattutto, la loro incidenza sulla già menzionata capacità, soprattutto alla luce degli studi e delle scoperte delle neuroscienze, che si pongono a conclusione del presente lavoro.
Esaminati, nel primo capitolo, la natura e l’oggetto della perizia, nonché, nel secondo capitolo, un inquadramento storico di tale mezzo, il terzo capitolo è sviluppato intorno allo studio del divieto della perizia durante la fase dell’accertamento. La ragione che giustifica il divieto va ricercato nel rischio che il giudicante possa subire influenze da parte di un disegno sulla personalità dell’imputato, che ne evidenzi i tratti, le tendenze, o i suoi trascorsi e che possa fuorviarlo dal decidere se l’imputato sia colpevole, con riferimento a quella determinata imputazione e sulla base dei soli fatti oggettivi. Introdurre un simile giudizio nella fase cognitiva potrebbe alterare il principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio, laddove il giudice, nel dubbio, potrebbe aggiungere questo giudizio personologico agli elementi a sua disposizione.
Vengono analizzate, altresì, le elusioni a tale divieto, che si concretizzano allorquando, in fase di perizia tesa all’accertamento della capacità di intendere e di volere, vengano inseriti, nell’elaborato peritale, elementi che afferiscano alla personalità e alle tendenze dell’imputato, soprattutto in caso di ricorso alle neuroscienze che, come verrà analizzato nell’ultimo capitolo, si occupano anche della verifica della “predisposizione” di un soggetto a commettere atti violenti. Un altro fatto che rappresenta una elusione al divieto in parola è costituito dall’accesso alla documentazione, ex art. 236 del c.p.p., dalla quale potrebbero emergere elementi fuorvianti. Nel medesimo capitolo verrà analizzata, altresì, l’eccezione a tale divieto nel processo minorile, in ossequio all’analisi personologica del minorenne, ivi compresa la sua situazione socioculturale e il suo vissuto. In proposito, saranno analizzate le ragioni di tale previsione, che si rinvengono negli obiettivi propri del processo minorile, fra i quali una adeguata modulazione della sanzione, le esigenze di rieducazione del minore e il suo recupero, ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 448/1988.
Vengono, altresì, analizzate le altre eccezioni al divieto, come l’ammissione di tale perizia nell’ambito della fase di esecuzione penale e di applicazione delle misure di sicurezza, nonché in fase di assunzione di prova testimoniale, soprattutto quando la persona offesa è sentita in qualità di testimone.
Il quarto ed ultimo capitolo saranno dedicati alla perizia psichiatrica, che viene differenziata da quella psicologica, per le sue finalità rappresentate dalla valutazione della capacità di intendere e di volere dell’imputato, ai fini della dichiarazione di non imputabilità, o di parziale imputabilità e della conseguente determinazione del trattamento sanzionatorio. In particolare, verrà analizzata l’imputabilità secondo le fasi storiche per comprenderne le fondamenta e per comprendere il motivo per cui alcuni ne invochino la sua abolizione ed altri la sua variazione.
Viene volto uno sguardo alla psichiatria e ai suoi “trascorsi” nel lungo periodo storico dell’internamento, oltre all’odierna situazione sul ricovero delle persone mentalmente affette da patologie, piuttosto che dichiarate pericolose per la società; in seguito verranno analizzate le cause di esclusione della imputabilità.
Si tratterà della correlazione che sussiste fra il vizio di mente e il crimine e le particolari patologie che, statisticamente, sviluppano una maggiore propensione per il crimine e la violenza in chi ne sia affetto, oltre che l’accertamento dell’imputabilità, della pericolosità sociale e della capacità processuale del soggetto.
Da ultimo, un cenno ai limiti di cui all’art. 90 del c.p., norma che prescrive come le emozioni e le passioni non possano incidere sulla capacità di intendere e di volere. In proposito, verrà analizzata l’evoluzione che hanno avuto i concetti di emozione e di passione ma, soprattutto, la loro incidenza sulla già menzionata capacità, soprattutto alla luce degli studi e delle scoperte delle neuroscienze, che si pongono a conclusione del presente lavoro.