(massima n. 1)
L'incompatibilitą del perito - cui non si estende la disciplina prevista per il giudice, posto che il perito non concorre nella formazione del provvedimento giurisdizionale - se costituisce titolo per la ricusazione non determina tuttavia la nullitą degli atti compiuti. (Dichiara inammissibile, Ass.App. Messina, 26 Settembre 2006).