1. Il giudice, accertate le generalità del perito, gli chiede se si trova in una delle condizioni previste dagli articoli 222 e 223, lo avverte degli obblighi e delle responsabilità previste dalla legge penale e lo invita a rendere la seguente dichiarazione: «consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo nello svolgimento dell'incarico, mi impegno ad adempiere al mio ufficio senza altro scopo che quello di far conoscere la verità e a mantenere il segreto su tutte le operazione peritali»(1).
2. Il giudice formula quindi i quesiti, sentiti il perito, i consulenti tecnici [225], il pubblico ministero e i difensori presenti(2).
Note
(2)
I quesiti rappresentano i confini dell'incarico peritale, dunque viene riconosciuta la giudice la funzione di delimitare il thema probandum.