(massima n. 1)
In tema di nullitą della sentenza per omessa sottoscrizione da parte del giudice che la ha emessa, poiché la nullitą di un atto rende invalidi gli atti consecutivi che da quello dipendano, ma non anche quelli antecedenti, l'effetto concreto dell'annullamento della sentenza č costituito dalla necessitą della rimozione dell'atto nulla, con conseguente regressione del procedimento allo stato e grado in cui si č verificata la nullitą, la quale potrą essere sanata dallo stesso giudice che ad essa ha dato luogo. (Nella fattispecie, la Corte ha annullato con rinvio al medesimo giudice che, con la omessa sottoscrizione della sentenza-documento, aveva causato la nullitą dedotta dal ricorrente).