(massima n. 1)
Il decreto di sequestro, quando contiene l'informazione di garanzia per non essere stato preceduto da quest'ultima, deve assicurare all'indagato la conoscenza di tutti gli elementi elencati dall'art. 369 c.p.p., tra i quali la data del commesso reato e ciò al fine di garantire l'espletamento di una completa e fattiva difesa. L'eventuale nullità dell'informazione di garanzia non determina l'invalidità del successivo sequestro, essendo i due provvedimenti del tutto autonomi e non intercorrendo tra gli stessi quel rapporto di connessione e dipendenza causale, logico-giuridica in forza del quale la nullità di un atto si trasmette ai consecutivi ai sensi dell'art. 185, comma 1, c.p.p.