(massima n. 5)
Quando il provvedimento di perquisizione ha natura complessa, in quanto indica anche le cose da sequestrare, l'eventuale vizio di motivazione riguarda anche il sequestro, e può essere fatto valere con l'impugnazione ex art. 257 c.p.p., ossia col riesame. Nel caso, invece, che il decreto del pubblico ministero contenga solo l'ordine di perquisizione, l'impugnazione suddetta può essere proposta solo contro il decreto di convalida del sequestro eseguito dalla P.G. a norma dell'art. 252 c.p.p. L'eventuale vizio di motivazione del decreto di perquisizione, che è inoppugnabile ove si tratti di perquisizione locale (essendo, invece, ricorribile per cassazione, quello che dispone la perquisizione personale, ai sensi degli artt. 13 Cost. e 568, comma 2, c.p.p.), può essere dedotto come causa di nullità a norma dell'art. 182 c.p.p., prima che la perquisizione venga eseguita o immediatamente dopo, se ciò non è possibile, ma non esplica effetti sull'autonomo e distinto provvedimento di sequestro.