(massima n. 1)
L'art. 14 del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574, contenente norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari, nel disciplinare l'ipotesi dell'arresto in flagranza e del fermo di polizia, dispone che l'autorità giudiziaria o l'organo di polizia, prima di procedere all'interrogatorio o ad altri atti processuali: devono chiedere all'arrestato o al fermato quale sia la sua lingua madre, che l'interrogatorio e ogni altro atto processuale devono svolgersi nella lingua dichiarata, che, in caso di rifiuto di rispondere, deve darsene atto nel verbale e deve, quindi, procedersi nella lingua presunta, che gli atti processuali posti in essere in violazione di tali disposizioni sono nulli ai sensi dell'art. 185 c.p.p. Poiché la prevista nullità assoluta scaturisce dall'interrogatorio o dagli altri atti processuali compiuti senza la richiesta di quale sia la lingua madre, è indispensabile che detta richiesta sia stata fatta, ancorché non verbalizzata. Ne deriva che la semplice mancanza di verbalizzazione, senza ulteriori specificazioni, non autorizza la conclusione che la richiesta non sia stata rivolta e, quindi, la ravvisabilità del vizio predetto. (Fattispecie in tema di annullamento della sentenza dichiarativa di nullità assoluta con rinvio per nuovo esame).